Agente responsabile a seguito di insoluti

12 Marzo 2026

Il Sole 24 Ore 27 Febbraio 2026 di Rossana Cassarà Alessandro Limatola

Con l’ordinanza 1252/2026, la Corte di cassazione ha rimesso sotto la lente la clausola dello “star del credere”, tipica dei contratti di agenzia e di commissione, in virtù della quale l’agente, oltre a non percepire alcuna provvigione per gli affari non onorati dal pagamento, deve parzialmente rifondere il preponente della perdita subita. Un tema che sembrava superato dopo la modifica introdotta nel 2000 che ha portato alla riformulazione dell’articolo 1746 del Codice civile in tema di obblighi dell’agente.

La pronuncia risulta interessante per il focus sulla diversa articolazione dell’onere della prova a seconda che la dichiarazione scritta con cui l’agente si riconosca responsabile del danno per il mancato buon fine dell’affare venga qualificata quale patto dello star del credere (ormai vietato) o quale semplice ricognizione di debito in base all’articolo 1988 del Codice civile.

Il giudizio di primo grado nasceva dalla domanda di pagamento di saldi provvigionali da parte di un agente ai quali la preponente ha opposto il proprio controcredito per i danni subiti in ragione di un insoluto generato da un cliente acquisito dall’agente. A fondamento della propria domanda, la società ha posto una dichiarazione scritta rilasciata dall’agente con la quale questi si assumeva la responsabilità della perdita economica. Il Tribunale, pur senza esprimersi sulla natura della dichiarazione dell’agente, ne ha preso atto e ha dichiarato la parziale compensazione dei crediti con un saldo residuo a carico dell’agente.

I giudici d’appello hanno ribaltato la decisione, rigettando la richiesta di compensazione/pagamento della preponente e qualificando nullo il documento agli atti in quanto realizzato in violazione dell’articolo 1746 del Codice civile, come modificato dal 2 febbraio 2000.

La Corte di legittimità ha cassato la pronuncia d’appello, ritenendo fondata la posizione della preponente in ordine alla validità della dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell’agente e precisando che mai quella dichiarazione poteva integrare un patto nullo per violazione dell’articolo 1746, il quale, invece, presuppone l’assunzione preventiva da parte dell’agente dell’obbligo di garanzia per eventuali futuri affari non andati a buon fine, mentre nel caso in esame la dichiarazione era stata rilasciata dopo il verificarsi degli insoluti generati dai clienti procurati dall’agente.

Tale circostanza ha portato la Cassazione a qualificare la dichiarazione dell’agente come una ricognizione di debito con gli effetti – anche processuali – previsti dall’articolo 1988 del Codice civile e la conseguente inversione dell’onere probatorio, in seguito alla quale il compito di dimostrare l’insussistenza del debito, ovvero la nullità del patto perché in violazione dell’articolo 1746, andava assolto dall’agente.

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