Accertamento da studi di settore bocciato senza il contraddittorio
7 Ottobre 2021
Il Sole 24 Ore lunedì 27 settembre 2021 di Giorgio Emanuele Degani Damiano Peruzza
Strumento per assicurare il rispetto dei principi di collaborazione tra le parti
La Ctr di Reggio Calabria si adegua all’orientamento della Corte di cassazione
In caso di accertamenti standardizzati, l’omesso contraddittorio preventivo comporta la nullità dell’atto impositivo. Questo è il principio di diritto reso dalla Commissione tributaria regionale di Reggio Calabria con la sentenza n. 481/8/2021 (presidente Epifanio, relatore Pagano) in un caso di accertamento standardizzato basato sugli studi di settore. In particolare, i giudici hanno ribadito l’importanza del principio del contraddittorio preventivo tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente, strumento essenziale per assicurare il rispetto dei principi di collaborazione e buona fede tra le parti.
Il caso
L’agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento standardizzato basato sugli studi di settore. Il contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Ctp, eccependo, tra gli altri, la nullità dello stesso per non essere stato attivato il contraddittorio di cui all’articolo 5, Dlgs 218/1997. Il primo grado accoglieva il ricorso e l’ufficio interponeva appello. La Ctr ha respinto il gravame, rilevando la mancata attuazione del contraddittorio tra le parti nella fase procedimentale antecedente all’emissione dell’avviso di accertamento. Secondo i giudici di appello, l’accertamento standardizzato si fonda sull’estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e suddivisi per categorie; detti dati consentono di determinare il reddito del contribuente. Durante la fase amministrativa–procedimentale, incombe sul contribuente l’onere di allegare e provare la sussistenza delle condizioni che giustificano l’esclusione dello stesso dall’area dei soggetti a cui possono essere applicate le risultanze dell’accertamento standardizzato, ovvero l’argomentazione circa la specifica realtà e situazione economica che giustifichi il conseguimento del minor reddito. Al contempo, spetta all’amministrazione finanziria dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto alla fattispecie concreta, con la precisazione delle ragioni per le quali vengono disattese le contestazioni sollevate dal contribuente.
Contraddittorio preventivo
È dunque evidente che l’esperimento del contraddittorio con il contribuente e la puntuale valutazione delle relative risultanze costituiscono elementi essenziali ed imprescindibili da porre a fondamento della ripresa erariale; ciò, in quanto, le risultanze standardizzate devono essere adeguate alla realtà del singolo contribuente, solo così potendo far emergere degli elementi idonei a commisurare la presunzione alla concreta realtà economica dell’impresa. Il contraddittorio preventivo endoprocedimentale diviene un momento essenziale ed imprescindibile, la cui assenza determina la nullità dell’accertamento.
La pronuncia risulta essere corretta e conforme all’orientamento giurisprudenziale di legittimità (da ultimo, Cassazione 2848/2021), secondo cui il contraddittorio è una primaria espressione dei principi, di derivazione costituzionale, di collaborazione e buona fede tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Pertanto, nell’ipotesi di accertamento standardizzato, l’assenza dell’espletamento dello stesso comporta la nullità della pretesa impositiva.