Esterometro, è sufficiente l’uso della bolletta doganale

5 Agosto 2022

Il Sole 24 Ore 15 luglio 2022 di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce

Novità dall’aggiornamento della Guida alla compilazione e dalla risposta a interpello 379

Anche la fattura elettronica esclude l’obbligo ulteriore della trasmissione dei dati

Indicazioni operative e ulteriori chiarimenti in materia di esterometro con la versione aggiornata della Guida alla compilazione e della risposta a interpello 379/E, entrambe pubblicate ieri 14 luglio dall’agenzia delle Entrate, facendo seguito alle risposte fornite agli operatori con la circolare 26/E.

Più in dettaglio, con la risposta 379/E è stato precisato come anche le amministrazioni pubbliche, analogamente agli enti del terzo settore, non sono tenute all’obbligo di comunicazione dei dati delle operazioni passive estere che rientrano nella loro sfera istituzionale e, quindi, quando gli acquisti vengono effettuati non agendo come soggetti passivi di imposta.

Inoltre, con la versione 1.7 della Guida sono state rese ulteriori precisazioni per rendere più chiare alcune indicazioni sulle modalità di compilazione e gestione anche delle comunicazioni “esterometro”, dettagliando le informazioni che devono popolare specifici campi del tracciato.

Un approfondimento ulteriore meritano inoltre le posizioni rese dalle Entrate con la circolare 26/E relativamente alle esportazioni e alle importazioni documentate con bolletta doganale e alle operazioni con San Marino.

Bolletta doganale

Con la risposta n. 2.3. il documento di prassi chiarisce come, alla luce di quanto indicato nel provvedimento direttoriale 293384 del 28 ottobre 2021, non esiste alcun divieto, né vi è un obbligo, di trasmettere i dati delle operazioni per le quali risulta emessa una bolletta doganale. Per espressa previsione di legge circa l’adempimento dell’esterometro dettata dall’articolo 1, comma 3-bis del decreto 127 del 2015, la presenza infatti di una bolletta doganale o di una fattura elettronica via Sdi escludono l’obbligo ulteriore di assolvere alla trasmissione dei relativi dati. La finalità è infatti quella di evitare duplicazioni delle informazioni trasmesse e poi messe a disposizione dei contribuenti. Proprio per questa ragione, le Entrate evidenziano come può sussistere un potenziale rischio di duplicazione delle operazioni nei sistemi informatici a carico di coloro che inviano nuovamente i dati, nonostante la non obbligatorietà della trasmissione degli stessi. Quindi, sebbene la trasmissione dell’esterometro già in presenza di fattura elettronica o bolletta doganale non determina alcuna violazione sanzionabile, il contribuente si pone nelle condizioni di dovere rispondere ad eventuali lettere di compliance alla luce dei disallineamenti che risulterebbero, in ragione della duplicazione dei dati, nei sistemi informatici delle Entrate stesse.

San Marino

Considerando l’avvio dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica da e verso San Marino dal 1° luglio 2022, tutti i flussi tracciati via Sdi dovrebbero escludere di per sé la necessità di comunicare nuovamente i relativi dati con l’adempimento dell’esterometro. Sul punto, tuttavia, con la risposta 2.4., oltre a ricordare come integrazione e autofattura, da un lato, ed esterometro dall’altro, costituiscano adempimenti tra loro autonomi, anche se con la trasmissione dei flussi TD17, TD18 e TD19 sia possibile soddisfarli entrambi, le Entrate si soffermano sulle operazioni passive con San Marino documentate con fattura elettronica attraverso Sdi ma sena addebito di imposta da parte dell’operatore sanmarinese. In questo caso, la norma contenuta nell’articolo 8, comma 1 del decreto ministeriale 21 giugno 2021 impone comunque al soggetto italiano di assolvere l’imposta con il meccanismo del reverse charge trasmettendo a SdI un file con tipo documento TD19, compilando l’aliquota e l’imposta da registrare in contabilità.

Doing business in San Marino

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