Decreto Legge 29 marzo 2020 nr 54 – Proroga degli interventi straordinari in ambito economico a supporto dell’emergenza economica causata da COVID-19

8 Aprile 2022

Si allega il testo completo del Decreto Legge nr 54 del 29 marzo 2022 le cui  disposizioni si applicheranno fino al 31 dicembre 2022

DL54-2022

Art. 1 (Proroga disposizioni straordinarie in merito alla Cassa Integrazione Guadagni)

  • Gli operatori economici che, nel corso del primo trimestre 2022, hanno usufruito della proroga della CIG causa 2) o della causa 4), oppure non hanno richiesto alcuna proroga, pur rientrando nelle caratteristiche previste, a partire dal 1 aprile 2022 possono richiedere la CIG causa 2) “ordinaria” ai sensi della Legge 31 marzo 2010 n.73 e successive modifiche.
  • Gli operatori economici che, nel corso del primo trimestre 2022, hanno avuto accesso alla proroga della CIG causa 5) possono usufruire di tale tipologia di integrazione salariale, per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per sei o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per sei a condizione che dimostrino, entro il 15 aprile 2022, il perdurare di una crisi di fatturato del primo trimestre 2022 pari o superiore al 70% rispetto allo stesso trimestre 2019.
  • Gli operatori economici che, nel corso del primo trimestre 2022, hanno avuto accesso alla proroga della CIG causa 5) e dimostrino, entro il 15 aprile 2022, il perdurare di una crisi di fatturato del primo trimestre 2022 pari o superiore al 30% rispetto allo stesso trimestre 2019, possono usufruire della CIG causa 4) per un numero massimo di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per sei, o, per gli orari di lavoro a tempo parziale, alle ore di lavoro mensili moltiplicate per sei.
  • Il perdurare delle riduzioni di fatturato dovrà essere dimostrato entro il 15 luglio 2022 e il 15 ottobre 2022, rapportato ai medesimi periodi dell’anno 2019, al fine di poter accedere alle cause di CIG per il trimestre successivo. Non appena l’operatore economico non raggiunga la riduzione minima di fatturato previsto per la CIG causa 4), questi ha diritto alla CIG causa 2) senza la possibilità di rientrare nelle altre cause di CIG.
  • Agli operatori economici che usufruiscono della CIG causa 5) si applica, al primo accesso, il blocco dei licenziamenti collettivi. Qualora l’accesso alla CIG causa 5) sia successivo al primo trimestre, l’operatore economico per accedervi non dovrà in ogni caso aver proceduto con licenziamenti collettivi nel periodo precedente

Art. 2 (Deroga temporanea all’articolo 16 della Legge 29 settembre 2005 n. 131)

  • Sino al 31 dicembre 2022, è consentito il contratto di lavoro a tempo determinato anche qualora l’operatore economico, nel mese precedente l’assunzione, abbia fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni.

Art. 3 (Proroga interventi speciali rivolti ad operatori in stato di crisi)

  • Gli operatori economici che hanno avuto accesso alla certificazione di stato di crisi, hanno facoltà di richiedere di aver accesso alle disposizioni di cui all’articolo 10 del D.L. n. 6/2021, anche oltre il 31 marzo 2022, qualora abbiano utilizzato CIG causa 4) o 5) nel trimestre gennaio – marzo 2022.
  • Agli operatori economici che richiedono le dilazioni previste, si applica il blocco dei licenziamenti collettivi. Qualora emerga che l’operatore economico richiedente abbia disposto licenziamenti collettivi, le misure previste vengono immediatamente sospese.

Art. 4 (Proroga interventi straordinari in materia di lavoro e ammortizzatori sociali)

Art. 5 (Integrazione Speciale del reddito per inattività)

Art. 6 (Controlli e sanzioni)

  • Successivamente alla presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta 2022, l’Istituto Sicurezza Sociale effettua con l’Ufficio Tributario i controlli e le verifiche sul fatturato e sui corrispettivi di cui all’articolo 1 dichiarati dall’operatore economico.
  • Nel caso si riscontri una difformità nella dichiarazione di riduzione del fatturato che comporti un improprio accesso alla causa di CIG, il soggetto è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con le pene di cui all’articolo 297 del Codice Penale, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite; si applica altresì una sanzione pecuniaria amministrativa pari al 10% delle somme indebitamente percepite, senza facoltà di oblazione volontaria.

Art. 7 (Proroga termini erogazione e presentazione domanda assegno famigliare integrativo)

Art. 8 (Disposizioni finali)

  • Le disposizioni del presente decreto – legge, si applicano fino al 31 dicembre 2022
  • Su richiesta delle Organizzazioni Sindacali e delle Associazioni Datoriali giuridicamente riconosciute, verrà svolta una verifica in riferimento agli effetti che l’attuale contesto internazionale potrebbe avere sullo stato di salute delle attività economiche e sull’occupazione

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