La nomina del sindaco o del revisore diventa obbligatoria per 80mila Srl

9 Luglio 2019

Il Sole 24 Ore 08 GIUGNO 2019 di Nicola Cavalluzzo

CRISI DI IMPRESA

Nello sblocca cantieri passa il compromesso che raddoppia i parametri

Taglio di quasi il 50% dei soggetti vincolati: 140mila con le vecchie soglie

Il Ddl di conversione del decreto sblocca cantieri, nella versione uscita dal Senato, mette la parola fine alla querelle sui parametri che obbligano le Srl alla nomina dell’organo di controllo interno. Come anticipato su «IL Sole 24 Ore» di ieri, alla fine ha prevalso la soluzione che prevede il raddoppio dei parametri attualmente indicati nel nuovo codice della crisi di impresa: pertanto, l’obbligo di nomina del revisore ed, eventualmente, anche dell’organo di controllo monocratico o collegiale, scatterà allorché, per due esercizi consecutivi, verrà superato almeno uno di questi limiti:

totale dell’attivo dello stato patrimoniale, 4 milioni di euro;

ricavi delle vendite e delle prestazioni, 4 milioni di euro;

dipendenti occupati in media nell’esercizio 20 unità. Immutati gli altri parametri e quindi occorrerà provvedere alla nomina del revisore e/o dell’organo di controllo nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Immutata anche la regola che sancisce il venir meno dell’organo di controllo interno, che cesserà quando per tre esercizi consecutivi non sia superato alcuno dei predetti limiti. Quest’ultima disposizione finalmente allinea la durata in carica dell’organo di controllo con il periodo nel quale i parametri numerici non sono superati.

Il raddoppio dei limiti viene incontro all’esigenza di evitare di imporre controlli a società di modeste dimensioni, la cui struttura amministrativa non è in grado di predisporre in tempi così brevi un sistema amministrativo e contabile tale da soddisfare gli obblighi di legge. Di contro, un eccessivo innalzamento dei limiti avrebbe di fatto svuotato di interesse il nuovo codice che, innovando rispetto al passato, punta a creare un sistema di allerta interna che possa intercettare tempestivamente i segnali della crisi. Anche il Cndcec si è espresso in senso favorevole al raddoppio dei limiti, ritenendo che tale adeguamento possa nel contempo tranquillizzare le imprese di piccole dimensioni senza stravolgere gli obiettivi del codice.

Come emerge da uno studio del Cerved, l’accoglimento di questa proposta comporta una riduzione di circa il 50% delle società soggette all’obbligo di nomina dell’organo di controllo. Le società coinvolte saranno poco meno di 80mila, a differenza delle circa 140mila ricomprese nelle soglie originali identificate dalla riforma (due milioni di attivo e di ricavi; dieci dipendenti).

Con il recepimento di queste novità, tutte le Srl che hanno nominato l’organo di controllo sulla base dei limiti dimezzati potranno effettuarne la revoca per giusta causa. L’emendamento lascia irrisolto il dubbio sul quando procedere alla nomina dell’organo di controllo o del revisore. Infatti, già con l’assemblea di approvazione del bilancio 2018, le Srl dovrebbero valutare l’opportunità di provvedere senza attendere il maggior termine di nove mesi indicato nel nuovo codice. Infatti, il termine lungo sembrerebbe applicabile solo in presenza della necessità di adeguare lo statuto. In questo modo si consentirebbe all’organo di controllo di analizzare da subito i processi aziendali ovvero di richiederne l’implementazione.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy