Società estera fittizia? La dichiarazione diventa fraudolenta

7 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 28 Luglio 2017 di Antonio Iorio

Cassazione. Ricavi trasferiti fuori dall’Italia

La costituzione di società estere ritenute fittizie che fatturano in luogo di una impresa nazionale, trasferendo così i ricavi fuori dall’Italia, può integrare il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici. L’eventuale avvenuto pagamento delle imposte estere, che farebbe scendere al di sotto della soglia di punibilità l’importo ritenuto evaso, deve essere provato dall’imputato e non dall’accusa.
È questo il principio espresso dalla Corte di cassazione sez. 3 penale con la sentenza 37422 depositata ieri
Il rappresentante legale ed i soci di una Snc erano condannati nei due gradi di giudizio perché ritenuti responsabili del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (articolo 3 del Dlgs 74/2000). Nella specie, secondo la tesi accusatoria, gli imputati avevano costituito fraudolentemente delle società schermo con sede in Inghilterra che esercitavano l’attività imprenditoriale utilizzando l’organizzazione aziendale della società italiana ed omettendo di registrare nella contabilità dell’impresa nazionale tutti i corrispettivi, surrettiziamente attribuiti alle società estere.
Nel ricorso per cassazione, tra i vari motivi, la difesa eccepiva che la tesi contenuta nella sentenza, secondo cui le società estere sarebbero state create al fine esclusivo di ottenere un’agevolazione od un risparmio di imposta, integrava, al più, il diverso, e meno grave, reato di dichiarazione infedele ma non quello di dichiarazione fraudolenta. In particolare non era stato dedotto nulla sull’idoneità del mezzo ad ostacolare l’accertamento dell’evasione richiesto dalla fattispecie contestata. La costituzione delle società estere e l’imputazione ad esse di attività riconducibili all’impresa italiana non era infatti sufficiente ad integrare il delitto in questione. Non erano poi state considerate le imposte assolte in Inghilterra. La sentenza, infatti, riteneva onere degli imputati dimostrare il versamento di tali somme. Secondo la difesa, invece, poiché la soglia di punibilità rappresenta un elemento costitutivo del reato, doveva essere l’accusa a dimostrarne la sussistenza.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso.
Secondo la pronuncia non vi è dubbio che la nozione di mezzo fraudolento, che contraddistingue il delitto in esame, non possa identificarsi in mere condotte di mendaci indicazioni di componenti attivi, né in sottofatturazioni, pertanto è pacifico che la semplice violazione degli obblighi di fatturazione, per quanto finalizzati ad evadere le imposte, non integri il delitto di dichiarazione fraudolenta.
È invece necessaria la sussistenza di un quid pluris che consente di attribuire all’elemento oggettivo una insidiosità tale da costituire un ostacolo all’accertamento.
Nella specie, la simulazione realizzata attraverso l’interposizione fittizia delle società inglesi, appositamente costituite nella fatturazione alla clientela delle prestazioni aventi ad oggetto le attività svolte dall’impresa italiana, che così sottraeva ricavi all’imposizione, costituisce in campo penal-tributario l’artificio idoneo a indurre in errore l’amministrazione finanziaria ostacolando l’accertamento della falsità contabile.
Per quanto concerne, invece, la prova dell’avvenuto pagamento delle imposte al fisco inglese, da decurtare conseguentemente dalla imposta ritenuta evasa in Italia, secondo i giudici di legittimità l’onere incombente sull’accusa (relativo al superamento della soglia di rilevanza penale) era stato abbondantemente assolto.
Incombeva quindi sulla difesa, che invocava la minore entità di tale somme, provare gli importi versati all’estero eventualmente da decurtare.

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