Falso in bilancio non svalutare i crediti

10 Luglio 2017

Il Sole 24 Ore del 16 Giugno 2017 di Giovanni Negri

Cassazione penale. Confermata la condanna per bancarotta impropria nei confronti di un imprenditore

Era stata conservata nei conti una posizione inesigibile dal 2007
La conservazione nei conti di un credito inesigibile rappresenta un episodio di falso in bilancio. Di portata tale da aggravare il dissesto e condurre alla responsabilità per bancarotta. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza n. 29885, Quinta sezione penale, depositata ieri. La pronuncia conferma così la condanna nei confronti di un imprenditore per bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta impropria da falso in bilancio, bancarotta semplice, per avere aggravato il dissesto dell’azienda non richiedendo il fallimento. Tra i motivi di ricorso la difesa aveva messo in evidenza la carenza di argomentazioni da parte della Corte d’appello sull’asserito falso valutativo, fondato solo, contestava il ricorso, sull’applicazione dei principi contabili che non avevano rango tale da potere integrare la norma penale.
Sul punto la Cassazione è netta nel respingere l’impugnazione. Ricorda infatti che la conservazione, nel bilancio della società poi fallita, di un credito in realtà inesigibile sin dal 2007, senza operare la svalutazione obbligatoria nella misura del 90%, aveva permesso all’impresa di proseguire l’attività senza prendere atto che il patrimonio netto era diventato negativo e che quindi era necessario provvedere alla ricapitalizzazione oppure alla liquidazione.
Quanto alla rilevanza da attribuire ai principi contabili, la sentenza sottolinea come questi non sono affatto irrilevanti come invece sostenuto dalla difesa. Rappresentano invece dei criteri tecnici generalmente accettati che permettono una corretta lettura delle diverse voci di bilancio. È possibile non tenerne conto, puntualizza la Corte, tuttavia va data adeguata informazione giustificazione dello scostamento. In questo senso si sono pronunciate le Sezioni unite penali con la sentenza n. 22474 del 2016, con la quale è stata illustra la rilevanza penale del cosiddetto falso valutativo, oggetto, dopo la riforma, di pronunce dissonanti da parte della stessa Corte di cassazione.
La conclusione, allora, è che la condotta trova una corretta qualificazione nella disciplina dell’articolo 223, comma secondo n. 1, della Legge fallimentare, disposizione che punisce chiunque provoca o contribuisce a provocare il dissesto della società. Dissesto da intendere come squilibrio econcomico che conduce la società al fallimento e responsabilità che può coinvolgere anche chi contribuisce a causarne anche solo una parte, visto che il dissesto non costituisce un dato granitico e può essere reso più grave.

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