Lavoratore autonomo o mediatore: l’agente sportivo è ancora in bilico

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 17 Agosto 2026 di Sandro Censi e Davide Greco

Come emerge dall’esame della giurisprudenza, della prassi e del dibattito dottrinale, non è ancora chiaro se l’agente sportivo, ai fini fiscali, debba essere qualificato quale lavoratore autonomo o mediatore. Una recente pronuncia della Cgt di primo grado di Cagliari (sentenza 136/1/2026) sembra aver tracciato una possibile direttrice interpretativa destinata a incidere sul futuro della materia.

La (nuova) definizione

La controversia riguardava l’applicabilità della ritenuta del 30%, a titolo d’imposta, sui compensi corrisposti da una nota società calcistica della Serie A italiana a una società di agenti sportivi con sede nel Principato di Monaco. I giudici sardi sembrano aver assunto una posizione piuttosto chiara circa la possibilità di ricondurre la figura dell’agente sportivo – almeno ai fini fiscali – nell’alveo del lavoro autonomo professionale, superando la tradizionale qualificazione di mediatore atipico che aveva caratterizzato il dibattito interpretativo, quantomeno durante la vigenza dell’abrogato articolo 1, comma 373, della legge di Bilancio 2018.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis, i giudici si soffermano sulla nuova definizione di agente sportivo prevista dall’articolo 2 del Dlgs 37/2021 – poi meglio precisata dal Dpcm 218/2025 – osservando che «nella nuova disciplina emerge (…) un tratto diverso del procuratore sportivo, descritto come una figura più complessa rispetto alla figura tratteggiata dalla disciplina previgente. L’art. 2 del D.lgs [37/2021] infatti, nel confermare che l’agente sportivo svolge l’attività di mediazione, specifica che egli fornisce altresì “servizi professionali di assistenza e consulenza”, accentuando la parte intellettuale-professionale del procuratore ed inserendolo in maniera più chiara nell’ambito delle prestazioni di lavoro autonomo professionale».

Il richiamo alla nuova disciplina rappresenta certamente uno dei passaggi centrali della motivazione. Da tale passaggio sembra emergere come il legislatore abbia progressivamente valorizzato la componente professionale dell’attività dell’agente sportivo, affiancando all’attività di mediazione una più ampia funzione di assistenza e consulenza.

L’attività effettiva

La Cgt di Cagliari, tuttavia, non sembra arrestarsi al solo dato formale contenuto nel Dlgs 37/2021. Un ulteriore profilo valorizzato è quello della concreta attività svolta dall’agente sportivo: viene attribuita particolare importanza alla «prestazione effettivamente resa» dall’agente, «al di là delle definizioni normative e regolamentari che disciplinano il procuratore sportivo».

A differenza di quanto sostenuto dall’Agenzia nella risoluzione 69/E/2022 e nella risposta 315/22, nelle quali l’attenzione sembra essersi concentrata prevalentemente sul dato normativo, la Corte – pur prendendo atto del mutato quadro legislativo – richiama l’interprete alla necessità di non fermarsi alla qualificazione formale della figura dell’agente sportivo.

La nuova disciplina costituisce certamente un elemento di rilievo nell’attività interpretativa, ma non esaurisce l’indagine richiesta ai fini fiscali. Al contrario, secondo l’impostazione che sembra emergere dalla sentenza, occorre verificare, caso per caso, quale sia l’attività concretamente svolta dall’agente sportivo, attribuendo rilievo decisivo alla prestazione effettivamente resa.

A parere dei giudici sardi, è evidente il cambio di rotta impresso dal legislatore con il Dlgs 37/2021. Il nuovo assetto normativo e, ancor prima, le modalità previste dalla riforma per il percorso abilitativo, sembrano infatti indirizzare la figura dell’agente sportivo tra i professionisti che svolgono attività di lavoro autonomo.

Valutazioni caso per caso

Non possiamo però sottacere che l’attività di intermediazione continua a essere espressamente prevista anche all’interno della nuova normativa, sia da un punto di vista terminologico, sia come descrizione della possibile attività prestata dall’agente sportivo. L’articolo 5 del Dlgs 37/2021, ad esempio, disciplina il contratto di mandato sportivo quale contratto che incarica l’agente di mettere in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito delle discipline sportive. Inoltre, l’articolo 2, comma 1, lettera a), e l’articolo 3, comma 1, del medesimo decreto definiscono l’agente sportivo come colui che «mette in contatto due o più soggetti (…) ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, (…) fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione».

Ciò che potrebbe, almeno in parte, rimettere in discussione tale ricostruzione è, come spesso accade, la concreta realtà applicativa. La soluzione interpretativa potrebbe allora non risiedere in una contrapposizione netta tra le due qualificazioni, bensì nella capacità di cogliere, caso per caso, la reale natura della prestazione svolta.

Se questo è il quadro normativo e giurisprudenziale, è naturale chiedersi quale sia il grado di recepimento della riforma da parte delle Federazioni sportive nazionali, chiamate ad adeguare regolamenti e procedure al nuovo quadro normativo. La svolta culturale passa, infatti, anche attraverso di esse e dal rispetto del termine di sei mesi previsto dall’articolo 17 del regolamento attuativo del Dlgs 37/2021, pubblicato in Gazzetta il 19 gennaio 2026.

Doing business in San Marino

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