Imballaggi, dichiarazioni di conformità dal 12 agosto

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 5 Agosto 2026 di Paola Ficco

Dal 12 agosto, in base all’articolo 39 del Regolamento (Ue) 2025/40 (Ppwr), il fabbricante deve compilare e conservare le dichiarazioni di conformità relative agli imballaggi secondo lo schema dell’Allegato VIII, sostenute da evidenze tecniche complete e coerenti tra loro, secondo la procedura dell’Allegato VII. Occorre, quindi, uno scambio informativo intenso lungo l’intera catena di fornitura, gestito con metodo stabile. Il fabbricante può usare il modello che ritiene opportuno (file Word, Excel eccetera). Si tratta del documento obbligatorio redatto dal fabbricante che attesta formalmente la conformità dell’imballaggio alle prescrizioni di sostenibilità previste dal Regolamento (Ue) 2025/40, articoli da 5 a 12, sulla base della documentazione tecnica (allegato VII).

Il Regolamento definisce «fabbricante» chi materialmente produce imballaggi o prodotti imballati. La definizione, però, presenta due casi particolari:

prevalenza del marchio. Quando un soggetto fa progettare o fabbricare un imballaggio da terzi e lo immette sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale, è questo il soggetto (non il produttore materiale) che si qualifica come fabbricante. L’eventuale presenza di altri marchi sull’imballaggio è irrilevante. È il caso tipico della grande distribuzione con i prodotti a marchio proprio.

microimprese. Se il titolare del marchio è una microimpresa (meno di 10 occupati e fatturato o totale di bilancio non superiore a 2 milioni di euro) e se il fornitore dell’imballaggio ha sede nello stesso Stato membro, il fabbricante è tale fornitore. Si pensi a un piccolo birrificio artigianale italiano che fa stampare le proprie bottiglie da un vetraio italiano. L’obbligo di dichiarazione ricade sul vetraio e non sul birrificio.

La responsabilità segue, quindi, chi governa la presenza del prodotto sul mercato, salvo che si tratti di un operatore di dimensioni minime, nel qual caso risale al fornitore, purché resti all’interno dello stesso Stato membro. La dichiarazione di conformità Ue e la documentazione tecnica a supporto vanno conservate per 5 anni dalla data di immissione sul mercato, se imballaggi monouso. Se riutilizzabili, il termine sale a 10 anni. Per «immissione sul mercato» il Regolamento 2025/40 intende «la prima messa a disposizione di un imballaggio, vuoto o contenente un prodotto, sul mercato dell’Unione» (articolo 3).

Il fabbricante firma la dichiarazione, ma non può dimostrare da solo la conformità perché i dati e le evidenze tecniche arrivano dai fornitori: lo scambio informativo (anche riservato, se necessario) deve essere continuo: in difetto non può attestare nulla. Nella filiera, quindi, ognuno ha compiti precisi.

Il Regolamento diluisce nel tempo gli obblighi. Quindi, la dichiarazione è uno strumento dinamico, da integrare con il quadro normativo che si completa. Secondo le Faq della Commissione Ue (Capitolo XV, punto 5) la valutazione riguarda l’imballaggio nella sua interezza: tutti i componenti, integrati o separati (bottiglia, tappo, etichetta), confluiscono in un’unica dichiarazione di conformità. I due documenti sono un unico sistema: la dichiarazione riassume le conclusioni di conformità, la documentazione tecnica ne fornisce le prove (https://op.europa.eu/en/publication-detail/-e vademecum sulle misure di prevenzione di cui al regolamento Ppwr in www.conai.org).

Doing business in San Marino

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