Lecito restituire i finanziamenti dei soci se c’è un credito effettivo
9 Settembre 2026
La restituzione al socio di somme precedentemente versate alla società, in prossimità dell’insolvenza, richiede particolare attenzione per le sue potenziali conseguenze sotto il profilo penale. Il problema si pone soprattutto nelle società a ristretta base partecipativa, in cui il socio è anche amministratore e può quindi disporre direttamente dei conti sociali.
Assume pertanto un ruolo centrale comprendere quando il prelievo effettuato dal socio-amministratore costituisca la restituzione di un credito effettivamente vantato verso la società e quando, invece, rappresenti una sottrazione di risorse al patrimonio sociale.
La recente sentenza 31401/2026 della Cassazione individua alcuni criteri operativi molto utili.
Secondo i giudici di legittimità occorre verificare, innanzitutto, l’effettiva esistenza del precedente versamento e stabilirne la natura, poiché da tale qualificazione discendono conseguenze diverse sul piano penale.
Finanziamento o apporto
Non tutti i versamenti effettuati dai soci attribuiscono un diritto alla restituzione. Occorre distinguere tra finanziamenti veri e propri, che determinano l’insorgenza di un credito del socio verso la società, e versamenti destinati al patrimonio della società, rispetto ai quali manca invece un ordinario credito restitutorio esigibile durante la vita sociale.
La distinzione assume immediata rilevanza penale in caso di crisi.
Se il socio preleva somme in restituzione di un versamento in conto capitale, la restituzione può integrare una condotta distrattiva, proprio perché il socio non dispone di un credito esigibile che possa giustificare l’uscita delle risorse dal patrimonio sociale.
Diversamente, quando sia dimostrata l’esistenza di un effettivo finanziamento, la restituzione soddisfa un credito del socio. In tale ipotesi, viene meno il presupposto per considerare automaticamente il pagamento come una sottrazione senza titolo del patrimonio sociale.
Al riguardo, la giurisprudenza, ricorrendone naturalmente gli ulteriori presupposti, riconduce piuttosto tale condotta nell’area della bancarotta preferenziale.
Il problema diventa ancora più evidente quando il creditore beneficiato coincide con l’amministratore che dispone il pagamento: il soggetto che conosce la situazione finanziaria della società utilizza infatti le risorse disponibili per soddisfare il proprio credito mentre gli altri creditori rimangono insoddisfatti.
Ovviamente non basta la semplice denominazione «finanziamento soci». La mera presenza in bilancio di una voce «debiti verso soci per finanziamenti» è di certo un elemento rilevante, ma la qualificazione dell’operazione richiede di ricostruire il rapporto sottostante.
Effettivo versamento e natura
La Cassazione nella sentenza 31401/2026 evidenzia l’esigenza di verificare concretamente se il versamento sia effettivamente avvenuto e quale ne sia la natura.
L’accertamento dovrebbe, in concreto, concentrarsi sulla tracciabilità finanziaria del versamento, sulla sua contabilizzazione, sulla documentazione societaria disponibile, sulla permanenza del debito nei bilanci successivi e, più in generale, sulla coerenza tra la rappresentazione contabile e l’effettivo rapporto economico intercorso tra socio e società.
La restituzione non è distrazione
Il diritto alla restituzione da parte del socio esclude che il pagamento possa essere considerato, per ciò solo, una distrazione.
Ma ovviamente, tale circostanza, non rende in automatico penalmente irrilevante il rimborso. In sostanza occorre prima stabilire se il socio sia realmente creditore della società; successivamente se le modalità e il momento del pagamento possano assumere carattere preferenziale.
Le verifiche
In presenza di restituzioni di somme a soci, soprattutto quando la società è in una situazione di tensione finanziaria, è opportuno ricostruire almeno quattro elementi:
origine delle somme;
titolo del versamento;
prova del credito;
situazione della società al momento della restituzione.
La disponibilità di bonifici, estratti conto, bilanci, mastri contabili, eventuali delibere o accordi e altra documentazione contemporanea al finanziamento può assumere un ruolo decisivo.
Allo stesso modo, devono essere valutati l’ammontare del rimborso rispetto al credito residuo, la situazione finanziaria della società e l’esistenza di altri creditori rimasti insoddisfatti.
La qualificazione originaria e la documentazione dei finanziamenti dei soci assumono così una funzione che va ben oltre il piano civilistico e contabile e, in caso di successiva insolvenza, possono rappresentare il discrimine tra un pagamento fondato su un credito effettivo, una condotta preferenziale e una vera e propria distrazione patrimoniale.