Aire obbligatoria per chi sta all’estero più di 12 mesi

9 Settembre 2026

Il Sole 24 Ore 31 Agosto 2026 di Michela Magnani

Fiscalità internazionale

A partire dalla fine del 2026, sarò in distacco lavorativo nel Regno Unito per circa due anni. Il mio compagno rimarrà in Italia, dove abbiamo una casa di proprietà, che è la nostra dimora abituale, nella quale tornerò periodicamente.

Ho un conto corrente italiano, sul quale accredito lo stipendio ogni mese, e intenderei mantenere la residenza fiscale in Italia, senza iscrivermi all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero), perché ho bisogno di mantenere il mio medico di base per alcune cure che sto facendo.

Posso evitare l’iscrizione all’Aire?

Come si evince dal sito del ministero degli Interni, l’iscrizione all’Aire è un diritto-dovere del cittadino (articolo 6 della legge 470/1988) e costituisce il presupposto per fruire dei servizi consolari forniti dalle rappresentanze all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali il voto per corrispondenza in occasione di elezioni politiche e di referendum. A seguito dell’iscrizione all’Aire, lo Stato italiano può, inoltre, fornire aiuto ai cittadini italiani nell’ipotesi in cui gli stessi si dovessero trovare in stato di bisogno.

Sono tenuti a iscriversi all’Aire i cittadini che trasferiscono la residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi e quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo. L’articolo 1, comma 242, della legge 213/2023 (di Bilancio per il 2024) ha modificato l’articolo 11 della legge 1228/1954, introducendo un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’Aire, con la previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro in caso di omissione della dichiarazione di trasferimento di residenza entro i termini previsti (90 giorni, ex articolo 6 della legge 470/1988).

Inoltre, occorre considerare che, indipendentemente dalle sanzioni che sono ora applicabili nei confronti dei cittadini italiani che non adempiono all’obbligo indicato, l’iscrizione/non iscrizione all’Aire è anche uno degli elementi utilizzati dall’amministrazione finanziaria per accertare la residenza in Italia, ex articolo 2 del Tuir (Dpr 917/1986), di soggetti che non hanno il domicilio o la residenza in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta, e che sono presenti sul territorio italiano per meno di 183 giorni.

A tale proposito, si ritiene che, indipendentemente dall’iscrizione all’Aire della lettrice (iscrizione a cui si ritiene che ella sia comunque tenuta), il fatto che la stessa abbia un’abitazione a disposizione in Italia, dove continua a vivere il suo compagno e nella quale vuole ritornare ogni volta che ciò sia possibile, nonché la presenza di un conto corrente nel nostro Paese, sul quale vengono accreditati i suoi stipendi, siano elementi che potrebbero essere utilizzati dall’agenzia delle Entrate per sostenere che la stessa sia, comunque, residente fiscalmente in Italia (si veda la circolare 20/E/2024).

Sul punto, tuttavia, è comunque necessario tenere conto anche di quanto previsto dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito (ratificata con legge 329/1990), il cui contenuto prevale ai fini della determinazione del Paese di residenza fiscale.

Venendo, infine, più propriamente al tema della mancata iscrizione all’Aire al solo fine di non perdere la possibilità di fruire del Servizio sanitario nazionale (Ssn), si segnala che la legge 111/2026 ha modificato l’articolo 19 della legge 883/1978, riformando l’accesso allo stesso Ssn per i cittadini italiani residenti all’estero. In particolare, la nuova norma riguarda i cittadini italiani iscritti all’Aire che risiedono in Paesi extra-Ue (come è, ora, anche il Regno Unito) e che non aderiscono all’Efta, European free trade association o Associazione europea di libero scambio (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera).

Nei confronti di tali soggetti, adesso, l’accesso alle prestazioni è subordinato al possesso della tessera sanitaria nazionale, rilasciata dietro pagamento di un contributo annuo di 2.000 euro, non frazionabile e aggiornabile annualmente dal ministero della Salute, insieme con il ministero dell’Economia e delle finanze, considerando l’inflazione Istat. I minorenni sono esentati se almeno un genitore o tutore richiede la tessera. In merito all’applicazione di questa nuova norma , si attendono, in ogni caso, gli opportuni chiarimenti ufficiali, anche ai fini dell’applicabilità della stessa alla fattispecie rappresentata nel quesito.

Doing business in San Marino

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