Esterovestizione, gli indici della sede fiscale
5 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore 20 Luglio 2026 di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto
Con l’ordinanza 19092 dell’11 giugno 2026, la Cassazione ha ritenuto legittimo un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società alla quale l’agenzia delle Entrate aveva contestato, per il periodo d’imposta 2012, la fittizia residenza fiscale slovacca, con conseguente recupero dell’Ires non assolta in Italia.
La Suprema corte, dopo aver ricordato che per esterovestizione si intende la fittizia localizzazione della residenza di una società all’estero, tipicamente allo scopo di sottrarsi alla tassazione in Italia, ha ritenuto provata l’effettiva residenza fiscale in Italia, ex articolo 73, terzo comma, del Tuir, vigente ratione temporis, e in particolare del criterio della sede dell’amministrazione. Tale disposizione prevedeva, infatti, che fossero residenti in Italia le società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, ivi avessero, alternativamente, la sede legale, l’oggetto principale, o la sede dell’amministrazione.
Nel caso in esame, la sede dell’amministrazione si desumeva da una pluralità di elementi, tra cui la residenza italiana degli amministratori (tra loro fratelli), l’insussistenza di atti di gestione dell’impresa in Slovacchia, l’emissione di fatture in lingua italiana mediante strumenti informatici collocati in Italia, i rapporti con società italiane riconducibili al medesimo gruppo, la documentazione rinvenuta presso la sede italiana e le dichiarazioni rese in sede di verifica. Si tratta di elementi che, valutati nel loro complesso, sono stati ritenuti idonei a provare la fittizietà della residenza estera, sulla scorta del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l’esterovestizione può essere dimostrata anche mediante presunzioni, purché gli indici della fittizia localizzazione estera posseggano i requisiti della gravità, precisione e concordanza (si veda Cassazione 4409/2026).
La pronuncia, in linea con il panorama normativo di rango europeo e internazionale, valorizza dunque un approccio sostanzialistico: la residenza fiscale di una società è radicata nel “place of effective management” (come definito dall’articolo 4, paragrafo 3, del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni).
Difatti, secondo la nozione invalsa anche nella giurisprudenza europea, per “sede dell’amministrazione” si intende il luogo della direzione effettiva, in cui si assumono e si attuano le decisioni gestorie e direttive, anche in presenza di una sede legale formale all’estero.
Vale osservare che gli indici di effettività elaborati in ambito europeo (disponibilità dei locali, residenza degli amministratori, sede delle assemblee, autonomia finanziaria) sono stati sostanzialmente riproposti anche nell’ambito della pronuncia in esame, come griglia valutativa per accertare la sede decisionale effettiva.
Al tempo stesso, la Corte valorizza l’accertamento dell’artificiosità della localizzazione all’estero, richiamando la giurisprudenza europea e di legittimità che inquadra l’esterovestizione come costruzione meramente artificiosa, priva di effettività economica, finalizzata a sfruttare regimi fiscali di maggior favore, da valutare in ogni caso in bilanciamento con la libertà di stabilimento ex articolo 49 del Tfue.
In questo contesto, non può tacersi che la recente riforma in materia di fiscalità internazionale (a opera del Dlgs 209/2023) ha inciso sul testo dell’articolo 73 del Tuir, sostituendo “sede dell’amministrazione” e “oggetto principale” con i nuovi criteri di “sede di direzione effettiva” e “gestione ordinaria in via principale”, definiti come la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche e degli atti di gestione corrente per la società nel suo complesso.