Perdite su crediti e deduzioni: esame preventivo sulla qualità
5 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore lunedì 20 Luglio 2026 di Cristina Odorizzi
La gestione fiscale dei crediti inesigibili passa attraverso il momento della svalutazione (articolo 106 del Tuir) e la fase definitiva della rilevazione della perdita (articolo 101).
Svalutazione dei crediti
Per la svalutazione dei crediti, l’articolo 106 prevede per le imprese diverse dagli intermediari finanziari una deducibilità pari allo 0,5% dei crediti commerciali, intesi come crediti generati da ricavi, al lordo del Fondo svalutazione, non coperti da garanzia assicurativa, con l’avvertenza che la deduzione non è comunque più ammessa dal momento in cui il Fondo diventa pari al 5% dei crediti stessi. Ne consegue che se in un esercizio l’ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore dei crediti, l’eccedenza concorre a formare il reddito dell’esercizio stesso. In pratica, la svalutazione si determina secondo un criterio forfettario, senza alcuna indagine sul grado specifico di esigibilità di ciascun credito e quindi generando un fondo fiscale formato da tutti gli accantonamenti dedotti ex articolo 106 del Tuir (circolare 26/E/2013 e risposta 340/2023).
Il concetto di crediti coperti da garanzia assicurativa va interpretato in senso ampio, comprendendo tutte le modalità che garantiscono dal rischio di inadempimento (Cassazione 9433/2014, risposta 340/23). Ai fini quantitativi, i crediti si considerano coperti da garanzia assicurativa sino a concorrenza dei massimali assicurati senza considerare la franchigia.
Perdite su crediti
Le perdite sui crediti commerciali sono deducibili limitatamente alla parte che eccede il Fondo svalutazione crediti in essere. Ma prima della fase di conteggio, occorre un’attenta e rigorosa verifica sulla qualità della perdita. L’articolo 101, comma 5, del Tuir dispone in linea generale la deducibilità delle perdite su crediti solo esse risultano da elementi certi e precisi. Sono poi previste alcune presunzioni che esonerano da ulteriori elementi di prova. Infatti, sono sicuramente deducibili le perdite su crediti interessati da procedure concorsuali o procedure negoziali quali accordi di ristrutturazione o piani di risanamento dei debiti ex articoli 56 e 57 del Codice della crisi d’impresa.
Sono poi deducibili i crediti di modesta entità per cui sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento. Sono di modesta entità i crediti sino a 5mila euro per le imprese di rilevante dimensione (cioè con ricavi superiori a 100 milioni) e sino a 2.500 euro per le altre imprese. Per il conteggio si assume non il credito complessivo ma le singole fatture che lo hanno determinato, salvo il caso di fatture riferite al medesimo rapporto contrattuale (ad esempio, da un unico contratto di somministrazione). Ai fini della deduzione è comunque necessario rilevare in bilancio la perdita anche come svalutazione (circolare 26/E/2013).
Per i crediti da procedure (ma anche per i mini crediti) la deduzione – ex articolo 101, comma 5, Tuir – è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successiva rispetto a quella in cui vi sono gli elementi certi e precisi oppure il debitore è assoggettato a procedura concorsuale, purché ciò non avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello in cui – secondo la corretta applicazione dei principi contabili – si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio.
Infine gli elementi certi e precisi sussistono quando il credito è prescritto e anche in tutti casi di cancellazione dei crediti operata in applicazione dei principi contabili. La prescrizione, istituto previsto dall’articolo 2934 del Codice civile, è interrotta – come previsto dal successivo articolo 2943 – «dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio (…) [e] dalla domanda proposta nel corso di un giudizio»; è inoltre interrotta «da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore».
La prescrizione del diritto di esecuzione del credito iscritto nel bilancio del creditore ha come effetto quello di cristallizzare la perdita emersa e di renderla definitiva, e quindi legittima la deducibilità a prescindere dall’importo del credito. Si tratta tuttavia di una fattispecie non priva di insidie, in quanto la deducibilità è disconosciuta se dalle circostanze concrete, ad esempio dall’inattività dell’impresa creditrice, si può evincere una volontà liberale della stessa impresa (risposta 197/2019).
In tutti gli altri casi, per dedurre la perdita rimane l’esigenza degli elementi certi e precisi, che vanno provati in modo rigoroso, richiedendo in generale procedure esecutive infruttuose, sempre che tale infruttuosità risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva. Si ricorda, ad esempio, che l’infruttuosa attivazione delle procedure esecutive nei confronti di un ente pubblico, peraltro non assoggettabile a procedure concorsuali, non è da sola sufficiente a dimostrare l’impossibilità futura di recuperare il credito (risoluzione 16/E/2009). Un altro utile elemento di prova, a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, può essere rappresentato dalla documentazione idonea a dimostrare che il debitore si trovi nell’impossibilità di adempiere per un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata la procedure esecutiva.
Al riguardo, possono essere tenute in considerazione le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (Cassazione, sentenza 3862/2001) o le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all’articolo 115 del Tulps nell’ipotesi di mancato successo nell’attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell’attività di recupero, l’attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l’inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un’oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapienza patrimoniale del debitore.