Società serba, niente pex sulle quote cedute
5 Agosto 2026
Il Sole 24 Ore 9 Luglio 2026 di Alessandro Germani
Non beneficia della Pex (participation exemption) la cessione di una partecipazione in una società serba che a certe condizioni dell’investimento in loco gode di una detassazione completa per dieci anni in proporzione all’investimento effettuato. È questa la risposta n. 135 dell’ 8 luglio 2026.
Una società italiana detiene una partecipazione del 25% in una società serba iscritta fra le immobilizzazioni finanziarie fin dalla costituzione della partecipata estera.
Si tratta di un investimento effettivo in loco che occupa circa 220 persone e che gode dell’esenzione in base all’articolo 50 della legge sulla tassazione dell’utile delle persone giuridiche della Repubblica di Serbia.
La risposta delle Entrate è di chiusura. La questione verte sulla specifica condizione dell’articolo 87 comma 1 lettera c) del Tuir per cui la Pex spetta in presenza della residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui all’articolo 47-bis del Tuir.
Il comma 2 del predetto articolo 87 fissa anche il cosiddetto periodo di monitoraggio per cui il requisito del comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso.