Patto di famiglia senza esenzione fiscale

5 Agosto 2026

Il Sole 24 Ore 14 Luglio 2026 di Angelo Busani

Niente esenzione dall’imposta di donazione per il patto di famiglia che trasferisce al figlio la nuda proprietà del 95% delle quote di una holding, anche se al beneficiario sono attribuiti i corrispondenti diritti di voto, quando lo statuto conserva in capo al disponente prerogative capaci di svuotare, in concreto, il controllo societario. È quanto afferma l’agenzia delle Entrate nella risposta n. 143/2026, sull’interpretazione dell’articolo 3, comma 4-ter, dlgs 346/1990 (il Testo unico dell’imposta di donazione), nella quale, tra l’altro, non si nota alcun accenno al fatto che fosse una holding la società le cui quote erano oggetto dell’ipotizzato trasferimento. Il caso nasce da un progetto di passaggio generazionale articolato in un arco temporale di cinque anni, con il progressivo coinvolgimento del figlio negli organi amministrativi delle principali società del gruppo e con l’avvio, sempre progressivo, di attività di direzione e coordinamento delle controllate. L’agevolazione è dunque negata perché in questa operazione, seppur venissero attribuiti al nudo proprietario i diritti di voto relativi alla quota di partecipazione trasferita, si ipotizzava una modifica statutaria destinata a riservare al padre alcuni diritti particolari: il diritto di essere nominato amministratore e presidente del consiglio di amministrazione; il diritto di rappresentare la holding e di votare nelle assemblee delle partecipate su nomina e revoca degli amministratori, trasferimenti di partecipazioni, aziende, rami d’azienda e marchi; nonché il diritto di esprimere o negare il gradimento sui trasferimenti.A ciò si aggiungeva una clausola secondo cui, per modificare lo statuto, sarebbe stato necessario il voto favorevole di almeno il 96% dei diritti di voto complessivi. Il figlio, pur titolare del 95% dei voti, non avrebbe quindi potuto eliminare autonomamente le previsioni che attribuivano al genitore quelle prerogative personali.Secondo l’Agenzia, ai fini dell’esenzione non basta il trasferimento formale della maggioranza dei diritti di voto, ma occorre accertare che il beneficiario acquisisca un effettivo controllo di diritto ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile, cioè il potere di determinare l’esito delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria nel loro complesso. La risposta richiama la risposta a interpello n. 115 del 4 giugno 2026, secondo cui clausole statutarie o patti parasociali riservati al dante causa possono depotenziare, fino a escluderlo, il controllo formalmente trasferito. Nella ricostruzione dell’Agenzia, quindi, la verifica da compiere non si arresta alla titolarità dei voti, ma investe l’assetto statutario complessivo e la sua capacità di lasciare al beneficiario un potere effettivo sulle decisioni ordinarie dell’assemblea dei soci.

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