Dividendi dall’estero, sì al tax credit se la sostitutiva è obbligatoria

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 15 Giugno 2026 di Nicola Borzomì e Fabrizio Cancelliere

In materia di dividendi di fonte estera percepiti da persona fisica residente in Italia, nell’ipotesi in cui l’imposizione sostitutiva del 26% sia applicata obbligatoriamente – senza possibilità per il contribuente di optare per il regime ordinario – il diritto convenzionale prevale sulla normativa interna e impone il riconoscimento del credito per le imposte pagate all’estero, ai sensi dell’articolo 24 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera.

L’imposta sostitutiva di cui all’articolo 18, Dpr 917/1986, svolge una funzione equivalente alla ritenuta a titolo d’imposta di cui all’articolo 27, comma 4, Dpr 600/1973, sicché la clausola convenzionale di esclusione del credito – operante solo quando l’imposizione avvenga “su richiesta del beneficiario” – non trova applicazione ove la tassazione sostitutiva sia imposta per legge, senza facoltà di scelta in capo al contribuente. A tali conclusioni è giunta la Cgt di II grado della Lombardia, sentenza 1013/9/2026, depositata l’11 maggio 2026 (presidente Locatelli, relatore Latti), che ha rigettato l’appello delle Entrate.

La vicenda trae origine dalla presentazione, da parte del contribuente, di un’istanza di rimborso per imposte trattenute su dividendi di fonte elvetica, e assoggettati ad applicazione – in Svizzera – di una ritenuta a titolo di imposta preventiva, nella misura del 35%; ritenuta poi parzialmente rimborsata dalla Confederazione elvetica, nella misura del 20%, così da ricondurre la ritenuta effettivamente applicata alla percentuale massima prevista dalla Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni (15%). Su tali dividendi, in linea con la prassi indicata come corretta dalle Entrate, il contribuente liquida in dichiarazione dei redditi l’imposta sostitutiva del 26% ai sensi dell’articolo 18 citato, peraltro calcolata sull’importo lordo, stante l’assenza di un intermediario finanziario, senza il riconoscimento di alcun credito per le imposte pagate all’estero.

Il silenzio rifiuto formatosi sulla successiva istanza di rimborso viene impugnato dinanzi alla Cgt di I grado di Como, che accoglie il ricorso condannando l’ufficio alle spese di lite. L’Agenzia fa appello. L’ufficio sostiene che, sia nella normativa interna sia in quella convenzionale, la concorrenza del reddito estero alla formazione del reddito complessivo costituisce requisito essenziale per il riconoscimento del credito d’imposta. Pertanto, stante l’avvenuta applicazione dell’imposta sostitutiva sui dividendi esteri – e la conseguente mancata concorrenza degli stessi alla formazione del reddito complessivo – il credito non può essere riconosciuto.

La Corte rigetta l’eccezione. Il collegio muove dall’analisi dell’articolo 24 della Convenzione Italia-Svizzera contro le doppie imposizioni, che impone all’Italia di eliminare la doppia imposizione, con la sola eccezione del caso in cui la ritenuta italiana sia applicata su richiesta del contribuente. Nel caso di specie, l’imposta sostitutiva del 26% sui redditi da dividendi è stata invece applicata in ottemperanza alla normativa nazionale, che esclude la possibilità di opzione per il regime ordinario: la clausola di esclusione convenzionale non risulta operante e il contribuente ha diritto al rimborso.

Doing business in San Marino

Scarica ora il libro in formato PDF

Scarica
Get in touch
x
x

Share to:

Copy link:

Copied to clipboard Copy