La lista nera Usa non basta per l’esclusione bancaria

9 Luglio 2026

Il Sole 24 Ore 30 Giugno 2026 di Valerio Vallefuoco

La sentenza Jenec della Corte di giustizia Ue è un precedente che si occupa in apparenza di una problematica di nicchia ma ha una portata interpretativa di grande rilevanza per il mercato bancario e finanziario europeo.

La sentenza enunzia un principio preciso ma scomodo: una lista di un Paese terzo come quella Ofac, che indica secondo il Dipartimento del Tesoro Usa i soggetti che sono sottoposti a sanzioni economiche e finanziarie statunitensi, non può diventare, dentro l’Unione, una condanna bancaria automatica. Il consumatore legalmente soggiornante nell’Ue ha diritto al conto di pagamento con caratteristiche di base. Quel diritto può arretrare davanti all’antiriciclaggio e al contrasto del terrorismo, ma non può essere sacrificato solo per un riflesso amministrativo.

Approccio risk-based

Il punto tecnico è tutto nell’approccio “risk based” della direttiva 2015/849. La banca deve identificare il cliente, capire scopo e natura del rapporto, calibrare l’adeguata verifica e, se il rischio è alto, applicare misure rafforzate. L’inserimento in una lista Ofac può certamente essere un fattore di rischio.

Non è però, da solo, la prova che aprire un conto base violi la normativa antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo. Serve una valutazione individualizzata: chi è il cliente, quali operazioni consente il conto, quali limiti e monitoraggi sono possibili, se il rischio residuo è gestibile. Solo se, dopo questo esame documentato, l’intermediario non riesce a mitigare il rischio con misure proporzionate, il rifiuto può reggere.

Doppia sovranità regolatoria

Qui emerge anche il nodo geopolitico. Le banche europee stanno in mezzo a due sovranità regolatorie. Da un lato l’Ofac, che può trasformare la compliance in questione di sopravvivenza: sanzioni secondarie, perdita di corrispondenze in dollari, esclusione dal clearing.

Dall’altro lato l’Unione, che rivendica autonomia giuridica e tutela dei diritti fondamentali, ma non offre uno scudo operativo credibile all’intermediario che resista alla pressione americana.

La Corte risolve il caso del consumatore, non il dramma prudenziale della banca.

La decisione si inserisce in una linea giurisprudenziale coerente. Nel caso Kadi già la Corte Ue aveva affermato che anche l’attuazione europea di liste Onu deve rispettare difesa, motivazione e controllo giurisdizionale effettivo.

Nei casi Bank Mellat e Rosneft ha ribadito che le misure restrittive, pur politiche, non vivono fuori dallo Stato di diritto. La Corte europea dei diritti dell’uomo , nei precedenti Nada e Al-Dulimi, ha chiesto agli Stati di non nascondersi dietro l’automatismo delle liste Onu, ma di cercare una lettura compatibile con i diritti.

Anche il Comitato Onu dei diritti umani, nei casi Sayadi e Vinck, ha collegato liste, reputazione, libertà di movimento e rimedi effettivi.

Il “caso Albanese”

Quanto infine al “caso Albanese”, non risulta ancora un precedente della Supreme Court Usa. Vi è stata invece una misura cautelare del District Court di Washington, poi sospesa dal D.C. Circuit in pendenza d’appello. Questa oscillazione conferma il problema giuridico e geopolitico: l’Ofac ha ancora un potere deterrenza enorme, ma non è immune dal controllo dei giudici.

La sentenza Jenec chiarisce alle banche europee che la compliance antiriciclaggio non significa automatica chiusura e/o non apertura del conto.

La sentenza richiede invece che vi sia una decisione motivata, proporzionata e difendibile.

Doing business in San Marino

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