Nelle restrizioni della Ue anche i beni dual use

10 Giugno 2026

Il Sole 24 Ore 13 Maggio 2026 di Margherita Bianchini, Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce

L’emanazione del XX pacchetto di sanzioni contro la Russia, l’attuale situazione di tensione in Medio Oriente con le restrizioni verso l’Iran, la previsione unionale di restrizioni particolari per i beni a doppio uso (civile e materiale) impongono già di per sé per le imprese la creazione di un presidio di tutela contro i rischi connessi. A questo, dal 2026, si è aggiunta l’attuazione del nuovo ombrello penale europeo, previsto dalla direttiva (UE) 2024/1226, e realizzato in Italia dal Dlgs 211/2025 che impone una revisione dei modelli 231/2001 con sanzioni pesantissime per chi non si adegua.

Il Dlgs 211/2025

Sono introdotti una serie di reati nel Codice penale volti a contrastare non solo la violazione diretta, ma anche l’elusione delle misure restrittive adottate da Bruxelles.

La norma cardine di questa innovazione è l’articolo 275-bis del Codice penale, che sanziona chiunque importa, esporta, commercia, vende o trasferisce beni in violazione di divieti o restrizioni imposti da misure unionali.

Anche chi conclude operazioni commerciali e finanziarie vietate con Stati terzi o entità controllate, mette a disposizione fondi o risorse economiche a soggetti designati, omette il congelamento dei beni, e presta servizi, anche finanziari, oggetto di restrizione viene punito allo stesso modo.

Particolare attenzione è rivolta al commercio di tecnologie dual-use e di attrezzature militari; per queste categorie, il reato scatta anche in caso di grave negligenza, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Beni dual use

Saranno interessati dai nuovi reati anche i divieti dual use. Il legislatore ha infatti introdotto una fattispecie, punita a titolo di colpa grave (articolo 275-quinquies), in caso di importazione, esportazione, commercializzazione, vendita, acquisto, trasferimento, supporto al transito e trasporto di beni inseriti nell’elenco dei beni a duplice uso (Regolamento UE 2021/821, allegati I e IV).

Si tratta dei prodotti, anche tecnologie o software, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare e comprendono i prodotti che possono essere impiegati per la progettazione, lo sviluppo, la produzione o l’uso di armi nucleari, chimiche o biologiche o dei loro vettori.

Sono prodotti soggetti ad un controllo all’esportazione che si sostanzia nel subordinarli ad autorizzazione rilasciata dall’Uama.

L’impatto operativo

Assonime ha analizzato l’impatto delle nuove misure restrittive dell’Ue sul rischio di impresa (Caso 3/2026). Con il Caso 3/2026 si evidenzia come, nella prassi, le principali criticità per le imprese si manifestino in diverse forme.

Vi sono innanzitutto le violazioni dirette dei divieti di esportazione, ad esempio verso Paesi soggetti a sanzioni come Russia o Iran, spesso con riferimento a beni a duplice uso.

Un secondo ambito riguarda le operazioni finanziarie, come pagamenti effettuati verso banche o soggetti inseriti nelle liste sanzionatorie, che possono comportare il blocco delle transazioni e il congelamento dei fondi.

Ulteriori rischi derivano dalla gestione della supply chain, quando i prodotti vengono indirettamente destinati a Paesi sanzionati tramite intermediari o distributori situati in Stati terzi.

Vi sono anche i fenomeni di elusione delle sanzioni, realizzati attraverso triangolazioni commerciali, società di comodo o strutture societarie opache, che rendono difficile individuare il beneficiario effettivo delle operazioni.

Tuttavia, il documento sottolinea che molte violazioni non derivano da comportamenti intenzionali, ma da carenze nei sistemi di controllo interno, come uno screening insufficiente delle controparti, un aggiornamento tardivo delle liste sanzionatorie o una due diligence inadeguata.

Doing business in San Marino

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