Decreto Delegato 28 Maggio 2026 nr 73 – Disposizioni in materia di Registro e disciplina dei veicoli
10 Giugno 2026
In sintesi:
art. 2 viene istituito in forma digitale il “Registro degli operatori economici che operano nel settore del commercio dei Veicoli” accessibile dai principali Uffici della Pubblica Amministrazione e dalle Forze dell’Ordine. Il suddetto Registro sarà disciplinato da un apposito Regolamento
art. 3 al momento dell’apposizione del VISTO i dati del veicolo sono automaticamente iscritti nel Registro di cui sopra e l’operatore economico indica obbligatoriamente marca, modello, nr di telaio, luogo di deposito, se veicolo usato i km percorsi e la data di prima immatricolazione. Qualora l’acquisto o l’importazione non fosse soggetta al visto si occuperà di effettuare l’inserimento di tali dati l’operatore economico o lo spedizioniere delegato. L’operatore economico è tenuto ad inserire anche l’avvenuta vendita definitiva
art. 4 Il Registro in questione acquisisce e aggiorna automaticamente i dati del Registro Immatricolazione (limitatamente agli operatori del commercio al dettaglio o all’ingrosso di veicoli) e la destinazione del veicolo se ad uso dimostrativo, sostitutivo o bene strumentale
art. 5 è richiesta preventivamente al rilascio dell’autorizzazione ad operare una fidejussione bancaria sammarinese di 200.000,00€ di 6 anni irrevocabile che deve rimanere valida anche qualora l’impresa cessi l’attività, sia posta in liquidazione, sospesa o revocata
art.6 l’operatore economico ha facoltà di spostare il veicolo dal luogo di deposito previa indicazione e motivazione dello spostamento nel luogo provvisorio
art. 7 le sanzioni applicate qualora il veicolo non sia presente nel luogo di deposito e non si trovi all’interno del territorio della Repubblica di San Marino in luogo verificabile ammontano a € 2.000,00. E’ prevista una sanzione di € 100,00 per l’irregolare o incompleta compilazione dei dati del Registro
art.8 gli operatori economici che operano con licenza al dettaglio o all’ingrosso di veicoli sono tenuti ad annotare obbligatoriamente nel Registro i veicoli concessi in uso a terzi a qualunque titolo prima dell’inizio della concessione stessa
art. 9 gli operatori economici al dettaglio o all’ingrosso devono annotare nel Registro preventivamente l’esportazione o l’importazione non definitiva
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