Società esterovestita, non basta la sede in Italia
12 Maggio 2026
Il Sole 24 Ore 1 Aprile 2026 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
accertare l’esterovestizione, non è sufficiente dimostrare l’esistenza di un vantaggio fiscale o la presenza di un’influenza gestionale dall’Italia. È necessario che l’Amministrazione provi che la società estera costituisca una «costruzione di puro artificio», priva di effettiva sostanza economica e creata al solo scopo di eludere l’imposizione nazionale A fornire questo interessante principio è la Corte di Cassazione con la sentenza 7694 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate riteneva che le prestazioni di servizi rese da una società italiana a una società di diritto portoghese fossero imponibili in Italia. Secondo l’Ufficio, sebbene la società estera avesse sede legale a Madeira (Portogallo), era in realtà esterovestita, poiché la sede effettiva di amministrazione era individuabile in Italia.
Di conseguenza, dovendosi considerare la committente fiscalmente residente in Italia, le prestazioni di servizi ricevute da prestatore italiano andavano assoggettate a Iva in Italia, secondo le regole di territorialità vigenti al tempo. Il provvedimento è stato impugnato dinanzi al giudice tributario. Le ragioni della contribuente hanno trovato accoglimento solo in secondo grado dove i giudici hanno escluso l’esterovestizione nel presupposto che la sede estera non fosse una «costruzione di puro artificio» e che avesse una reale operatività in Portogallo.
In tale contesto, il Collegio ha ritenuto rilevante l’esistenza di un contratto di ship management per l’esternalizzazione di alcune funzioni, e l’esito favorevole di procedimenti penali e fallimentari che avevano già escluso la fittizietà della sede estera.
L’agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione rigettato dalla Corte che ha escluso la sussistenza di una esterovestizione.
Secondo la Cassazione, l’approccio dell’Ufficio è stato carente e atomistico essendosi concentrato quasi esclusivamente sulla figura degli amministratori di fatto italiani e sui contratti di servizio con la società italiana, senza però dimostrare che l’impresa estera fosse una struttura non effettiva.
Peraltro, anche ammettendo il ruolo di amministratori di fatto dei soci della società italiana, secondo i giudici, non si era comunque in presenza di un criterio sufficiente per provare l’esterovestizione, in assenza della prova che la società portoghese fosse una costruzione artificiale.
La mera circostanza che una società svolga la parte principale delle sue attività in uno Stato membro diverso da quello della sua sede non può fondare una presunzione generale di frode o abuso.
A fronte di ciò erano stati invece valorizzati elementi sostanziali che dimostravano l’effettiva operatività in Portogallo dell’impresa: sede sociale, utilizzo di due rimorchiatori, dipendenti non italiani i cui corsi di formazione avvenivano a Lisbona, riunioni del consiglio di amministrazione e assemblee soci si svolgevano a Madeira.