La mancata iscrizione all’Aire non prova la residenza in Italia

12 Maggio 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 27 Aprile 2026 di Gennaro Nunziato

In tema di residenza fiscale delle persone fisiche, prima delle recenti modifiche normative, i criteri dell’iscrizione nell’anagrafica dei residenti, del domicilio e della residenza per la maggior parte del periodo d’imposta operano in via alternativa. In assenza del requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafe dei residenti, è necessario verificare se è presente uno dei requisiti di fatto: avere la residenza, cioè la dimora abituale, oppure il domicilio, vale a dire il centro dei propri affari e interessi.

Questo riscontro va fatto in concreto e non può essere svolto su elementi formali, quale la mancata iscrizione all’Aire. In assenza di questi requisiti, è esclusa la soggettività passiva in Italia per un contribuente stabilmente residente e operante all’estero in merito ai redditi ivi prodotti, dei quali successivamente trasferisce in Italia le relative disponibilità finanziarie in vista del suo rientro, poi avvenuto nel medesimo anno.

Questo è il principio sancito dalla Cgt di secondo grado della Sicilia con la sentenza 2387/3/2026 del 19 marzo 2026 (presidente e relatore Montalto).

La controversia trae origine dall’accertamento emesso nei confronti degli eredi del de cuius che, dopo aver vissuto per decenni in Nuova Zelanda, si trasferiva in Italia e con sé trasferiva ingenti somme di denaro, frutto dei redditi prodotti in quel Paese.

L’Agenzia considerava il de cuiusresidente in Italia e perciò tassabile la ricchezza trasferita. Valorizzava la mancata iscrizione all’Aire, e la presenza di elementi di collegamento con il territorio nazionale, quali la titolarità di conti correnti bancari e di talune proprietà immobiliari.

L’accertamento veniva annullato dai giudici di prime cure.

La Cgt di secondo grado conferma la decisione dei giudici di primo grado ed esclude la residenza fiscale del de cuius in base alla legge vigente all’epoca. Nel caso concreto difetta il requisito formale dell’iscrizione nell’anagrafica dei residenti in quanto il de cuiusè cancellato dal 1958 per emigrazione definitiva e tale circostanza rende irrilevante la mancata iscrizione all’Aire.

Difettano anche i requisiti di fatto, perché ilde cuius ha stabilmente vissuto e operato in Nuova Zelanda, dove ha contratto matrimonio e ha operato quale imprenditore, prima di rientrare in Italia nel settembre 2016, pochi mesi prima del decesso. Nel giudizio non è contestato che egli dimorasse in Italia, così da escludere una sua residenza “di fatto”. Non è provato che avesse il centro dei suoi affari, risultando non significativi l’esistenza di conti correnti bancari esigui o di proprietà immobiliari, anche esse modeste.

La Corte estende l’indagine al requisito richiesto dalla nuova disciplina e accerta che le relazioni familiari erano limitate ai soli rapporti con la sorella. Verifica, infine, che il tempo decorso tra la data del primo bonifico di rientro dei capitali – ipotizzabile come inizio del domicilio in Italia – e la data del decesso del de cuiusnon corrisponde alla maggior parte del periodo di imposta.

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