Il quadro RW chiede anche le attività indirette
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 16 Febbraio 2026 di Gianluca Nemec e Sebastiano Sciliberto
ULTIMO COMMA
Con l’ordinanza 1851 del 27 gennaio 2026, la Corte di cassazione ha confermato un orientamento ormai consolidato in materia di obblighi di monitoraggio fiscale, ribadendo la rilevanza di una nozione ampia e sostanziale di «detenzione» delle attività estere, idonea a ricomprendere le ipotesi di interposizione soggettiva, controllo integrale e titolarità effettiva.
In particolare, l’articolo 4 del Dl 167/1990 impone alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici e agli enti equiparati residenti in Italia di indicare nella propria dichiarazione dei redditi le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. La disciplina è finalizzata a garantire la trasparenza dei flussi finanziari internazionali e il controllo delle attività estere fiscalmente rilevanti.
La controversia all’esame della Cassazione trae origine da due atti di contestazione per violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale notificati dalle Entrate per gli anni dal 2007 al 2013: la contribuente, nell’ambito della procedura di voluntary disclosure, aveva riconosciuto di essere titolare dell’intero capitale sociale di una società anonima costituita in Lussemburgo, ma non aveva dichiarato le partecipazioni in società di persone e di capitali italiane detenute indirettamente tramite tale società lussemburghese.
A fronte dell’impugnazione della sentenza di secondo grado sfavorevole, la Suprema corte ha rigettato il ricorso della contribuente, in quanto ha ritenuto sussistenti nel caso di specie gli obblighi di monitoraggio fiscale, affermando che il quadro RW deve essere compilato non solo dall’intestatario formale e diretto delle attività estere, ma anche dal soggetto che ne abbia la disponibilità di fatto o il controllo, anche per il tramite di società estere interposte. In tale prospettiva, il controllo integrale della società estera consente di imputare alla contribuente la detenzione indiretta delle partecipazioni sottostanti, a prescindere dallo schermo societario interposto.
Rilevante è altresì l’affermazione dei giudici di legittimità secondo cui la natura di società di persone non esclude l’applicazione della normativa, in quanto la partecipazione indiretta in tali società costituisce un’attività di natura finanziaria rilevante ai fini del monitoraggio, poiché i redditi dalla stessa prodotti sono imputati per trasparenza al soggetto interposto (nel caso di specie, la società lussemburghese), e come tali devono considerarsi prodotti all’estero e conseguentemente dichiarati secondo le modalità previste in materia di monitoraggio fiscale.
L’ordinanza in esame si pone in linea con molteplici precedenti di prassi e di giurisprudenza, confermando la natura sostanziale del concetto di «detenzione» di attività estere ai fini del monitoraggio fiscale.