Redditi omessi già tassati in Romania: non decade il credito d’imposta

12 Marzo 2026

Il Sole 24 Ore lunedì 9 Febbraio 2026 di Giuseppe D’Amico

In presenza di un obbligo internazionale previsto da una convenzione contro le doppie imposizioni assunto dallo Stato italiano nei confronti di un altro Stato, l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia o l’omessa indicazione dei redditi prodotti all’estero nella dichiarazione italiana non opera quale causa di decadenza alla fruizione del credito d’imposta estero. Sono questi i principi espressi dalla sentenza n. 361/1/2025 della Cgt di Teramo (presidente Mazzagreco, relatore Papa) che ha accolto il ricorso del contribuente sia per gli aspetti pregiudiziali che nel merito.

La controversia riguardava un cittadino rumeno che aveva lavorato alle dipendenze di una società rumena e percepito redditi integralmente tassati in Romania. L’ufficio aveva sostenuto che il contribuente fosse fiscalmente residente nel territorio italiano e aveva negato il riconoscimento del credito d’imposta estero sul presupposto dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

Tuttavia i giudici hanno sostenuto come la documentazione prodotta dimostrasse non solo la residenza fiscale del contribuente in Romania, ma anche l’avvenuta tassazione dei redditi nello Stato estero, con conseguente rischio di doppia imposizione.

In relazione a tale aspetto, la Corte ha richiamato i principi espressi dalla Cassazione (si vedano le sentenze 28801/2024, 24205/2024 e 10642/2025), secondo cui l’agenzia delle Entrate non può limitarsi ad opporre l’inadempimento degli oneri formali di cui all’articolo 165 del Tuir, perché così facendo espone lo Stato italiano ad una violazione del diritto internazionale pattizio.

Lo scopo delle convenzioni bilaterali è, infatti, quello di eliminare la sovrapposizione dei sistemi fiscali nazionali, come affermato dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza n. 540 del 19 novembre 2009 (Cassazione n. 10706/2019 relativa alla Convenzione italo-svizzera; Cassazione n. 19571/25).

La Corte di primo grado ha accolto la posizione del contribuente anche per le eccezioni pregiudiziali. In precedenza, l’ufficio aveva notificato uno schema d’atto per la medesima annualità e, a seguito della documentazione prodotta, lo stesso aveva comunicato l’archiviazione della pretesa. Successivamente, senza l’invio di un nuovo schema d’atto, era stato notificato un avviso di accertamento fondato su una diversa valutazione degli stessi documenti già esaminati. In presenza di un cambio di impostazione nella verifica, la notifica di un nuovo schema d’atto è imprescindibile: la sua omissione integra una violazione dell’articolo 6-bis Statuto del contribuente.

Inoltre, nel pronunciarsi anche sul tema dell’accertamento integrativo di cui all’articolo 43, comma 3, del Dpr 600/1973, la Corte si è collocata nel solco della più recente giurisprudenza di legittimità, ribadendo che l’integrazione è consentita solo in presenza di nuovi elementi, intesi come fatti o documenti non conosciuti al momento dell’adozione del primo atto.

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