Contratto di agenzia, patto di non concorrenza valido anche senza corrispettivo
12 Marzo 2026
Il Sole 24 Ore 5 Febbraio 2026 di Alessandro Limatola e Egidio Paolucci
Nel rapporto di agenzia commerciale il patto di non concorrenza post contrattuale è pienamente valido anche in assenza di previsione di uno specifico e separato corrispettivo, ovvero in presenza di una pattuizione che lo esclude.
Così ha deciso la Corte di cassazione con l’ordinanza 1226/2026, la quale si inserisce in un solco giurisprudenziale che ha più volte affrontato il tema.
La decisione interviene sulla validità dell’accordo e conferma il principio che il patto resta valido anche se – per ipotesi – non viene prevista una controprestazione. L’argomento utilizzato dai giudici di legittimità per giungere a tale conclusione è il seguente: l’articolo 1751-bis del Codice civile non prevede la sanzione della nullità in caso di deroga sulla presenza di una controprestazione e ciò basta per dire che all’obbligo di non concorrenza non deve essere necessariamente correlato un corrispettivo, potendo tale sacrificio trovare giustificazione nel più ampio equilibrio economico del rapporto di agenzia.
L’applicazione di tale principio offre, tuttavia, alcuni spunti di riflessione in merito alle ragioni individuate dalla Cassazione. L’articolo 1751-bis del Codice civile è una norma che disciplina obbligazioni caratterizzate da prestazioni corrispettive, delineando uno schema contrattuale in cui alla specifica prestazione richiesta all’agente (l’obbligo di non fare) corrisponde una specifica controprestazione dovuta dalla mandante.
In questo contesto, di fronte a uno schema contrattuale caratterizzato da prestazioni e controprestazioni di contenuto chiaro e determinato, l’affermazione del principio di validità del contratto pur in assenza di controprestazione non convince, specie se giustificata dalla mancanza di una specifica sanzione di nullità. La sanzione, infatti, non andrebbe ricercata nella norma specifica, bensì nei principi generali in tema di obbligazioni contrattuali.
La sanzione da applicare a un contratto a prestazioni corrispettive (o sinallagmatico), che nasce in assenza di sinallagma (cioè privo del nesso di reciprocità tra le prestazioni sin dall’origine), non deve essere rinvenuta nella norma, ma nella mancanza di un elemento essenziale del negozio ossia la cosiddetta “causa concreta”. Quando questo nesso manca originariamente, il contratto è viziato nel suo nucleo causale e, pertanto, un patto che impone un sacrificio significativo alla libertà professionale dell’agente senza alcuna contropartita economica trova la sua sanzione di nullità come conseguenza del difetto di causa concreta, in quanto viene meno lo scambio che ne giustifica la funzione economico-individuale.
In conclusione, la pronuncia, pur garantendo continuità e certezza interpretativa in linea con l’orientamento maggioritario, lascia aperto il dibattito tra chi è portatore di un approccio “formale”, che lega la validità della clausola all’assenza di una sanzione esplicita di nullità nell’articolo 1751-bis del Codice civile e chi, invece, segue un’impostazione più “sostanziale”, che valorizza l’equilibrio sinallagmatico come elemento causale imprescindibile del negozio. Rimane un tema meritevole di ulteriori approfondimenti dottrinali e, forse, di futuri interventi giurisprudenziali.