Autonoleggio, lecito spostare la sede a scopo di risparmio
17 Dicembre 2025
Il Sole 24 Ore 6 Novembre 2025 di Stefano Sirocchi
Non costituisce abuso del diritto la società di noleggio auto che trasferisce la sede legale in una provincia più conveniente. La Corte di giustizia tributaria di Roma, con sentenza 13178/2025, ha accolto il ricorso di una società di autonoleggio a breve termine avverso un avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2020 emesso dalla Regione Lazio per aver trasferito la sua sede legale a Bolzano, beneficiando delle minori tariffe delle tasse automobilistiche (“bollo auto”) vigenti in tale provincia.
In particolare, il giudice ha stabilito che non costituisce abuso del diritto il trasferimento, avvenuto nel 2013, in quanto «manca, in primo luogo, la norma fiscale che sarebbe stata rispettata solo formalmente ma sostanzialmente elusa», atteso che il presupposto impositivo territoriale di tale imposta è collegato al luogo di iscrizione nel Pra e non alla sede legale della società, come specificato, non solo dalle norme nazionali, ma anche dalla stessa legge regionale del Lazio.
Inoltre, non sono stati ritenuti «sufficienti gli indizi prospettati dalla Regione Lazio della non veridicità del trasferimento della sede legale della società da Roma a Bolzano», considerato che non solo tale scelta è stata regolarmente deliberata dal Consiglio di amministrazione della società e nessuna norma «impone che tale sede sia dotata di un numero minimo di addetti».
Secondo il giudice, affinché l’abuso sia escluso è sufficiente che l’ubicazione nelle Province autonome della sede legale da parte delle società di autonoleggio non sia una costruzione di puro artificio ovvero che sia giustificata da valide ragioni extra-fiscali.
Ne consegue che, a tale fine, non è necessario che la sede amministrativa di queste società sia situata nelle Province medesime, in quanto, come accennato, le norme che identificano il presupposto impositivo territoriale del bollo auto non ne fanno alcuna menzione e le nozioni di sede legale e di sede amministrativa sono fra loro ben distinte e non interscambiabili, com’è normativamente confermato anche dallo stesso articolo 58 del Dpr 600/1973 che radica il domicilio fiscale delle persone giuridiche presso la sede legale e solo, in mancanza, presso la sede dell’amministrazione.
La lettura del giudice è pienamente condivisibile e, pur non essendo indicato nella sentenza, è opportuno sottolineare che i veicoli devono essere iscritti al Pra della Provincia in cui vengono immatricolati e l’immatricolazione può essere eseguita dove una società abbia non solo la sede legale, ma anche una sede secondaria (circolare MOT3/3583/M360 del 3 novembre 2004, ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).
Peraltro, come correttamente osserva il giudice, la circostanza che lo spostamento della sede incida sulle risorse fiscali delle Regioni richiede una soluzione di natura normativa alla quale il Governo sembra aver recentemente inteso porre rimedio. Infatti, lo schema di decreto legislativo sulla riforma dei tributi regionali e locali e del federalismo fiscale, attualmente all’esame parlamentare, propone l’introduzione di nuovi criteri di territorialità per la tassa automobilistica. Tali criteri, tuttavia, dovranno essere attentamente valutati, al fine di garantire che in futuro non si generi nuovo contenzioso.