Buona fede esclusa per chi in dogana non dichiara i contanti
8 Novembre 2025
Il Sole 24 Ore 15 Ottobre 2025 di Alessandro Galimberti
Cassazione
L’esimente non è compatibile con norme chiare e invariate dal 1990
Presunzione di colpevolezza per chi in dogana non dichiara di trasportare contanti oltre la soglia di legge (10mila euro). Non vale infatti mai l’esimente della buona fede perché alle infrazioni valutarie si applicano i principi delle sanzioni amministrative (articolo 3 della Legge 689 del 1981) “non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di avere agito senza colpa”.
La Cassazione – Seconda civile ordinanza 27347/2025 depositata ieri – torna sulla infrazioni valutarie per cassare la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che aveva “perdonato” l’amministratore di una Srl locale pizzicato al valico di San Marino con 395 mila euro oltre la franchigia di legge. L’uomo aveva ottenuto l’annullamento del decreto del Ministero dell’Economia che gli aveva irrogato 98.750 euro di sanzione per violazione dell’articolo 3 del Dlgs 195 del 2008, per aver omesso di redigere la dichiarazione di esportazione al seguito, fatto commesso nell’agosto del 2007. Il Tribunale di Ravenna nel 2013 accoglieva l’opposizione e annullava il provvedimento sul rilievo che, in forza delle disposizioni internazionali in vigore tra i due Stati, “sussisteva ( e tuttora sussiste) tra Italia e San Marino uno spazio doganale e valutario unico, con piena libertà di circolazione dei capitali, compreso il contante, con equiparazione tra i soggetti residenti nei due Stati”.
L’appello di Bologna arrivava per altra via alle stesse conclusioni “perdoniste” ravvisando che il Dlgs 195 del 2008 ebbe effetto dal 1° gennaio 2009, 16 mesi dopo la violazione contestata. I giudici riconobbero anche l’esimente della buona fede, “a causa dell’obiettiva situazione d’incertezza della normativa in materia e delle indicazioni fornite dall’ Amministrazione” poiché la Pa “riteneva che i rapporti valutari tra Italia e Repubblica di San Marino fossero disciplinati esclusivamente dalle convenzioni valutarie (Convenzione del 1991 e del 2000), le quali escludevano qualsiasi limitazione alla libera circolazione del denaro tra i due Paesi”.
La Cassazione ha però cassato entrambi gli approcci, rilevando una continuità normativa specifica e incontestata sul punto a partire dal 1990 (DL167) transitata fino al Regolamento CE 1889 del 2005, che riaffermava il mai modificato limite soglia dei 10mila euro. “Il che è sufficiente al fine di escludere la tesi del venir meno dell’obbligo dichiarativo, nonché qualsiasi ipotesi di buona fede del trasgressore, che la Corte d’Appello ha erroneamente riconosciuto”.