Esente la vendita di società italiane da holding estere
8 Novembre 2025
Il Sole 24 Ore 10 Ottobre 2025 di Alessandro Germani
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Milano (sentenza 3525 depositata il 5 settembre 2025) ha stabilito che non può essere tassata la plusvalenza che un fondo di private equity internazionale ha realizzato dalla vendita di una partecipazione in una target italiana sostenendo che c’è interposizione da parte delle holding lussemburghesi laddove invece la struttura sia genuina.
L’accertamento
L’accertamento, a fronte del quale la contribuente è stata difesa da Tremonti Partners, ha riguardato l’Ires per il 2016 e aveva comminato imposte, sanzioni e interessi a seguito di verifica della Guardia di Finanza.
Veniva contestata l’omessa presentazione della dichiarazione in Italia e il mancato assoggettamento ad imposizione della plusvalenza riveniente dalla vendita di una nota società attiva nella cura degli animali detenuta da due holding lussemburghesi.
I verificatori avevano contestato l’interposizione delle strutture lussemburghesi (articolo 37, comma 3, Dpr 600/73) imputando ad esse i redditi di cui apparivano titolari, dimostrando, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che ne erano gli effettivi possessori per interposta persona.
A tale fine era stata contestata la reviviscenza del fondo ormai liquidato nei cinque anni dalla cancellazione al registro imprese (articolo 28, comma 4, Dlgs 175/2014). A fronte di una corposa difesa approntata dalle ricorrenti, l’Agenzia contestava la mancata tassazione della plusvalenza e la successiva distribuzione di dividendi in esenzione che comportava a suo avviso l’interposizione, con due avvisi di accertamento rispettivamente di circa 25 milioni e 118 milioni di euro.
La Corte di Milano dà ragione al contribuente e si sofferma sulla questione e si concentra sulla presunta interposizione fittizia delle holding Lussemburghesi che avrebbe consentito ai fondi di beneficiare di un regime di esenzione da imposizione.
La tesi delle Entrate
L’agenzia delle Entrate ritiene tassabile in Italia la plusvalenza ai sensi degli articoli del Tuir: 23, comma 1, lettera f) (plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti); 73, comma 1, lettera d) (enti non residenti) e 151, comma 3 (reddito degli enti commerciali non residenti) come redditi di natura finanziaria ex articolo 67, comma 1, lettera c) (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate). Per essa, infatti, tutta la costruzione sarebbe priva di sostanza economica in quanto esclusivamente finalizzata a non tassare in Italia la plusvalenza.
La sentenza della Cgt
I giudici fanno notare che l’interposizione fittizia è fattispecie che fa scattare l’ipotesi di reato. Ma a loro avviso la realtà è differente in quanto la struttura in Lussemburgo era adeguata alle funzioni da svolgere. Le holding avevano a disposizione, e ne hanno sostenuto i costi, uffici e personale propri, per quanto ridotti ed esigui, adeguati in proporzione alla tipologia dell’attività da svolgere.
Inoltre si sono tenute numerose riunioni dei Consigli di amministrazione composti da numerosi professionisti di comprovata esperienza, in parte residenti proprio in Lussemburgo, oltre diverse riunioni assembleari a comprova della autonomia gestionale e decisionale delle holding.
Le holding non sono fittiziamente interposte, né c’è un meccanismo automatico di trasferimento dei proventi percepiti e la decisione sulle opzioni di investimento dei proventi è stata oggetto di due Consigli di amministrazione. Per cui quelle che per l’Agenzia erano presunzioni gravi, precise e concordanti per stabilire l’interposizione fittizia in realtà sono state sconfessate nei fatti dalle ricorrenti.