Prova della residenza estera anche senza iscrizione Aire

8 Ottobre 2025

Il Sole 24 Ore 29 Settembre 2025 di Michela Magnani

Fiscalità internazionale

Nel 2024, ho vissuto per oltre 183 giorni in Polonia, avendovi un contratto a tempo indeterminato dal 1° febbraio 2024 e un contratto di affitto dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, e avendo quel Paese come centro degli interessi personali ed economici. Lo Stato polacco mi considera fiscalmente residente e mi ha rilasciato il certificato di residenza fiscale. Poiché, però, non mi sono iscritto all’Aire, formalmente risulto residente anche in Italia. Tuttavia, secondo la convenzione Italia-Polonia contro le doppie imposizioni (articolo 4), sarei da considerare residente fiscale in Polonia (abitazione permanente, interessi vitali e soggiorno abituale). Non ho familiari né immobili in Italia, e il mio unico reddito proviene dal lavoro in Polonia. In questa situazione, devo comunque presentare la dichiarazione dei redditi 2025 (relativa al 2024) anche in Italia?

Secondo l’articolo 2, comma 2, del Tuir (Dpr 917/1986), come modificato dal Dlgs 209/2023, e in vigore dal 1° gennaio 2024, e come precisato dalla circolare dell’agenzia delle Entrate 20/E/2024, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia 183 giorni in un anno, o 184 giorni, in caso di anno bisestile):

– hanno la residenza, a norma del Codice civile, nel territorio dello Stato;

– hanno il domicilio, nella definizione resa dal medesimo articolo 2, comma 2, del Tuir, nel territorio dello Stato;

– sono presenti nel territorio dello Stato, tenuto conto anche delle frazioni di giorno;

– sono iscritte nell’anagrafe della popolazione residente, condizione, quest’ultima, che, dopo le modifiche apportate dal Dlgs citato, non riveste più carattere di “presunzione assoluta”, bensì di “presunzione relativa”, che ammette la prova contraria.

In merito alla mancata iscrizione all’Aire, il paragrafo 2.1.4 della circolare citata sottolinea che, in base alla nuova norma (che si applica alla fattispecie rappresentata dal lettore), l’iscrizione all’Apr (anagrafe della popolazione residente) continua a costituire uno dei criteri alternativi di radicamento della residenza fiscale in Italia, ma ne viene mitigata la valenza presuntiva a favore di un approccio sostanziale, anche in ragione della prevalenza del diritto internazionale pattizio su quello interno. Infatti, anche in vigenza della precedente normativa, il dato formale dell’iscrizione anagrafica poteva essere superato in applicazione delle “tie breaker rules” (criteri di collegamento della persona allo Stato) dettate da eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e il Paese di volta in volta interessato.

Per effetto delle disposizioni in vigore dal 1° gennaio 2024, il presupposto dell’iscrizione all’Apr assume, quindi, efficacia di presunzione relativa, lasciando al contribuente la possibilità di dimostrare che il dato formale è disatteso da una differente situazione fattuale. Di conseguenza, le persone iscritte nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta continuano a essere considerate fiscalmente residenti in Italia, a meno che non siano in grado di dimostrare che l’iscrizione anagrafica non corrisponde a una residenza effettiva nello Stato italiano. A tale fine, secondo la circolare citata, il contribuente dev’essere in grado di provare, sulla base di elementi oggettivamente riscontrabili, che, per la maggior parte del periodo d’imposta, non si sia configurato alcuno dei criteri alternativi, diversi da quello anagrafico, previsti dall’articolo 2, comma 2, del Tuir.

Se, quindi, sulla base di un riscontro fattuale, il lettore è in grado di dimostrare che, per la maggior parte del periodo di imposta, non ha avuto in Italia né la residenza civilistica né il domicilio, e non è stato presente fisicamente nel territorio dello Stato, egli, nel 2024, sarà da considerare non residente nel nostro Paese e non sarà, pertanto, tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, qualora, nello stesso anno, non abbia percepito redditi che, ex articolo 23 del Tuir, si considerano prodotti in Italia da parte di un soggetto non residente.

Doing business in San Marino

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