Occultamento di scritture con le fatture non annotate
9 Settembre 2025
Il Sole 24 Ore 7 Agosto 2025 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
Le fatture create tramite fogli Excel preimpostati, e successivamente non salvate elettronicamente né annotate nei registri Iva, costituiscono occultamento e non distruzione di scritture contabili, con conseguente differente decorrenza dei termini prescrizionali del reato. A fornire questa interpretazione è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 28910/2025.
Durante una verifica fiscale a un’impresa individuale, emergeva una discrepanza tra quanto dichiarato e quanto risultante dai dati comunicati dai clienti dell’impresa. Nello specifico veniva accertato che le fatture venivano create tramite fogli Excel preimpostati, consegnate al cliente, ma non salvate elettronicamente né annotate nei registri Iva.
Al titolare della ditta era così contestato il reato di occultamento o distruzione di documenti contabili finalizzata all’evasione di imposte. L’interessato peraltro ammetteva di non aver salvato i file delle fatture e di non averle contabilizzate. Dopo la condanna nei due gradi di giudizio di merito, l’imputato ricorreva per Cassazione lamentando , in sintesi, che non poteva attribuirsi alcuna condotta attiva di occultamento o di distruzione, in quanto l’interessato per formare le fatture consegnate ai clienti si era servito di un foglio di calcolo predefinito dell’applicazione Excel, limitandosi a stampare il documento così formato e a consegnarlo ai clienti, senza denominare in alcun modo il relativo file. Tali file non erano stati salvati e di conseguenza il reato non poteva configurarsi, non potendo essere distrutto ciò che in realtà non esisteva.
I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso evidenziando innanzitutto che la condotta non era stata omissiva ma attiva, perché consapevolmente il contribuente ha evitato di salvare e conservare i documenti per non dichiarare i ricavi. La condotta di occultamento consegue al mancato rinvenimento presso l’emittente delle fatture a nulla rilevando che alcune siano state trovate presso i clienti.
Secondo i giudici di legittimità il comportamento dell’imputato era consapevolmente volto per far «sparire i documenti fiscali» e occultarne i relativi ricavi. Il ritrovamento presso i clienti dimostrava invece che l’emittente li avevi occultati. La Cassazione ha poi verificato, ai fini della prescrizione, se si trattasse di occultamento o di distruzione. Per la distruzione, infatti, trattandosi di reato istantaneo (si consuma con la soppressione del documento) la prescrizione decorre dalla commissione; per l’occultamento, essendo reato permanente che si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, la prescrizione decorre della sua scoperta (in genere termine dell’attività di controllo).
Nella specie il comportamento dell’emittente non ha integrato il delitto di distruzione, poiché non era stato “soppresso” alcun documento, ma quello di occultamento perché il mancato salvataggio ha di fatto “nascosto” la copia della fattura destinata ad essere conservata dall’emittente.