Cassette di sicurezza, quali le responsabilità della banca
8 Luglio 2025
Il Sole 24 Ore 23 Giugno 2025 di Francesco Gianfelici
Se il cliente di un istituto di credito, aprendo la propria cassetta di sicurezza in banca, nota che alcuni gioielli sono mancanti, la banca è tenuta a rimborsare? In caso di risposta affermativa, qual è la procedura da seguire?
Il contratto di abbonamento alle cassette di sicurezza – previsto dall’articolo 1839 del Codice civile – si realizza con la messa a disposizione del cliente, da parte della banca, di una cassetta a fronte del pagamento di un canone. Nello specifico, secondo l’articolo citato, la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito. Da ciò consegue che l’obbligo della banca ha per oggetto il contenitore messo a disposizione del cliente (la cassetta) ma non quanto viene ivi riposto dal cliente stesso. Quindi la banca potrà essere ritenuta responsabile solamente qualora il danneggiamento o la sottrazione dei beni conservati nella cassetta dipenda dal mancato adempimento all’obbligo di garantire la sicurezza dei locali e la integrità della cassetta stessa.
Da quanto scrive il lettore, egli, recatosi nei locali dell’istituto di credito che custodiscono la cassetta di sicurezza, avrebbe constatato, all’apertura di quest’ultima, la mancanza di alcuni gioielli. Il lettore non specifica se, al momento della conclusione del contratto, lui fosse l’unica persona legittimata ad aprire la cassetta di sicurezza. Dal suo canto, l’articolo 1840 del Codice civile specifica che, se la cassetta è intestata a più persone, l’apertura di essa è consentita singolarmente a ciascuno degli intestatari, salvo diversa pattuizione. Ciò significa che anche altre persone – se preventivamente autorizzate – avrebbero potuto avere accesso ai beni custoditi in cassetta.
Inoltre, per poter accedere ai locali ove la banca custodisce le cassette di sicurezza, occorre essere identificati dal personale bancario, al quale solitamente viene consegnato un modulo compilato dall’utilizzatore, che deve recare la sua sottoscrizione, la data e l’orario di accesso.
Va anche evidenziato che la banca è in possesso di una chiave che consente solo l’accesso ai locali, senza possibilità di apertura della cassetta, e che la chiave (in copia unica) per l’apertura di quest’ultima è nella esclusiva disponibilità dell’utilizzatore. Infatti, come risulta sicuramente anche dal foglio informativo e dal contratto in possesso del lettore, nel caso in cui venga smarrita la chiave, occorre darne per iscritto immediata comunicazione alla banca, la quale, a mezzo di persona di sua fiducia, provvede, alla presenza del cliente, all’apertura forzata della cassetta e fa poi sostituire la serratura, addebitando le spese di tale operazione al cliente stesso.
Da quanto enunciato nel quesito, non sembra possibile addebitare alla banca alcuna responsabilità in ordine all’asserita sottrazione di gioielli dalla cassetta di sicurezza, a meno che la stessa non sia stata rinvenuta forzata o manomessa al momento dell’ingresso del lettore nei locali della banca che custodiscono le cassette utilizzate dalla clientela.
Si suggerisce di chiedere alla propria banca di controllare – secondo le modalità dalla stessa stabilite – chi abbia avuto accesso a tale cassetta, così da capire se sia stata realizzata una seconda chiave e, eventualmente, se siano stati forniti falsi documenti per accedervi, così da sporgere denuncia all’autorità competente e coinvolgere, se del caso, anche l’istituto di credito per una possibile responsabilità nella mancata o superficiale identificazione dell’utilizzatore.