L’imposta estera è detraibile anche senza aver presentato la dichiarazione
8 Luglio 2025
Il Sole 24 Ore 24 Giugno 2025 di Laura Ambrosi e Antonio Iorio
CONVENZIONE ITALIA – SVIZZERA
Anche il contribuente che non presenta la dichiarazione ha diritto alla detrazione dell’imposta pagata sui redditi esteri: se la Convenzione lo prevede, infatti, non possono essere introdotte condizione che subordinano tale riconoscimento. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza 16699 depositata ieri.
La vicenda trae origine da una richiesta di rimborso di imposte pagate in conseguenza della procedura di voluntary disclosure.
Più precisamente, il contribuente dopo aver versato quanto preteso dall’ufficio, riteneva che fossero state illegittimamente non considerate le imposte pagate all’estero a titolo definitivo sui redditi oggetto di emersione.
L’ufficio ha negato la restituzione delle somme e l’interessato ha proposto ricorso dinanzi al giudice tributario. In primo grado venivano confermate le ragioni del contribuente, ma in appello la decisione è stata riformata in favore dell’Amministrazione.
Il contribuente è così ricorso in Cassazione lamentando in estrema sintesi sia l’errata equiparazione della procedura di voluntary disclosure con l’adesione, sia la violazione della convenzione bilaterale Italia-Svizzera.
I giudici di legittimità hanno preliminarmente osservato che l’articolo 24 della Convenzione, obbliga l’Italia nei confronti della Svizzera a evitare che i redditi inclusi nella base imponibile dei tributi nazionali e già tassabili nello Stato elvetico, siano assoggettati a doppia imposizione.