L’autonomo in Italia che è dipendente in Svizzera
10 Giugno 2025
Il Sole 24 Ore 2 Giugno 2025 di Giuseppe Merlino
Un odontoiatra, residente in Italia e titolare di partita Iva, è stato assunto in Svizzera come “dipendente a chiamata” (lavoro subordinato). All’attività professionale viene, quindi, affiancata quella di lavoratore dipendente. Il salario percepito in Svizzera mantiene in Italia la qualifica di reddito di lavoro dipendente o viene assorbito da quello di lavoro autonomo?In base alla normativa fiscale italiana, e agli accordi internazionali tra Italia e Svizzera, il reddito da lavoro dipendente (considerando come tale anche il “lavoro a chiamata” o “intermittente”), svolto in Svizzera da un residente fiscale italiano, mantiene la sua natura di reddito da lavoro dipendente anche in Italia, senza essere assorbito nel reddito da lavoro autonomo.Quindi, anche se il soggetto in questione è titolare di partita Iva, il reddito percepito come dipendente in Svizzera non viene “assorbito”, né fiscalmente né contabilmente, nel reddito da lavoro autonomo.
Essendo residente in Italia, il contribuente è tenuto a dichiarare in Italia tutti i redditi ovunque prodotti (principio della worldwide taxation, si veda l’articolo 3 del Dpr 917/1986, Tuir), compresi quelli da lavoro dipendente svolto all’estero.
Tuttavia, in caso di redditi prodotti all’estero, occorre verificare quanto disposto in sede convenzionale. La convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Svizzera, ratificata con la legge 943/1978, all’articolo 15, in materia di redditi da lavoro subordinato, prevede che i redditi prodotti in uno Stato diverso da quello di residenza sono imponibili in entrambi gli Stati. In deroga a tale principio, la convenzione prevede che le remunerazioni che un soggetto residente in Italia riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta in Svizzera sono imponibili soltanto in Italia (articoli 50 e 51 del Tuir) se, contemporaneamente:
– il soggetto soggiorna in Svizzera per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell’anno fiscale considerato;
– le remunerazioni sono pagate da (o a nome di) un datore di lavoro che non è residente in Svizzera;
– l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha in Svizzera.