Niente Iva sui distacchi gratuiti di personale
10 Giugno 2025
Il Sole 24 Ore 20 Maggio 2025 di Alessandro Germani
La circolare 5/E/2025 (si veda «Il Sole 24 Ore del 17 maggio 2025) interviene con opportuni chiarimenti sulle modifiche normative (articolo 16-ter del Dl 131/24) che hanno riguardato i distacchi di personale ai fini Iva e che prendono spunto dalla sentenza della Corte di giustizia Ue dell’11 marzo 2020 nella causa C-94/19. Così si supera la previgente disciplina per cui a fronte del riaddebito del puro costo le operazioni di distacco non rilevavano ai fini Iva, sancendo di fatto dal 1° gennaio 2025 l’assoggettamento a Iva di tali operazioni.
Le Entrate forniscono un’opportuna chiave di lettura per cui la gratuità del distacco consentirebbe di bypassare l’assoggettamento a Iva, ma è importante che ciò possa valere anche per le dirette, senza creare spiacevoli sorprese.
La diffusione nei gruppi
La pratica dei distacchi di personale è molto diffusa nella prassi aziendale, soprattutto nei gruppi societari perché risponde a esigenze di business mediante un’opportuna flessibilità. Laddove i soggetti interessati beneficino di un pieno diri+tto alla detrazione la circostanza per cui i nuovi distacchi dovranno essere assoggettati a Iva non dovrebbe comportare inconvenienti. Differente appare la situazione laddove il diritto alla detrazione è limitato, se non addirittura precluso quando si svolge in maniera preponderante attività esente (ad esempio bancaria, assicurativa, servizi medici e postali) trovandosi spesso in dispensa da adempimenti ex articolo 36-bis del Dpr 633/72. In questo contesto la risposta più efficace è stata dal 2019 l’adesione al gruppo Iva che, non considerando all’interno del gruppo stesso come tali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di fatto rende irrilevanti ai fini Iva queste operazioni infragruppo. E tende a salvaguardare un principio che sin dalla legge 133/99 ha consentito di collocare determinate strutture nel gruppo evitando che le scelte aziendali comportassero un inasprimento ai fini Iva per i soggetti con diritto alla detrazione limitato. Laddove la circolare menziona tali operazioni a latere del requisito soggettivo conferma un principio (l’irrilevanza Iva delle transazioni all’interno del gruppo Iva) che di per sé è scontato, ma che attiene a un elemento oggettivo più che soggettivo. Tuttavia non sono quelle le situazioni che destano perplessità. Perché in presenza di un gruppo Iva questo consente di operare come si vuole: se la direzione HR propende lavoristicamente per il distacco si potrà andare per quella strada, sennò si formalizzerà una prestazione di servizi che comunque non sarà soggetta a Iva.
L’apertura della circolare
Le problematiche sorgono piuttosto nei casi in cui non vi sia un gruppo Iva. Fino a ieri la risposta di un distacco con rimborso del mero costo senza mark up (con relativa irrilevanza ai fini Iva) poteva essere una soluzione valida. Ora a seguito delle modifiche normative che seguono la sentenza della Corte di giustizia Ue la strada non parrebbe più percorribile. Qui sta invece l’apprezzabile apertura delle Entrate con la circolare 5/E/2025, perché si afferma che «qualora il personale, per esigenze produttive della distaccante, fosse, invece, distaccato (o prestato) presso altra impresa, utilizzatrice dello stesso, senza che per l’operazione sia previsto uno specifico corrispettivo – neanche il rimborso, seppur parziale, del costo sostenuto dal datore di lavoro per il personale distaccato – l’operazione effettuata a titolo gratuito nell’interesse d’impresa della distaccante è da ritenersi fuori dal campo di applicazione dell’Iva per mancanza del presupposto oggettivo, in quanto non qualificabile come prestazione di servizi a titolo oneroso».
In sostanza se il distacco, che risponde a esigenze produttive della distaccante, è gratuito non si è in presenza di una prestazione di servizi e quindi non c’è rilevanza Iva. Non c’è alcun dubbio, infatti, che nell’economia dei gruppi di imprese sia abbastanza comune ravvisare l’interesse della distaccante legato a proprie esigenze produttive. In tali casi, pertanto, l’aggravio Iva per i soggetti con detrazione limitata non ci sarebbe.
Le imposte dirette
È importante, tuttavia, che il principio illustrato dalle Entrate valga anche ai fini delle dirette. Se un distacco è stato operato a titolo gratuito, e ciò vale ai fini Iva, non vi dovrebbero essere contestazioni nemmeno ai fini delle dirette, legate al fatto che la distaccante non ha evidenziato i necessari ricavi. Andrebbe evitato, in altre parole, che si azioni quel sindacato di merito legato al filone dell’antieconomicità, che secondo ondivaghe pronunce giurisprudenziali è stato altresì ricollegato all’inerenza, per avere la certezza che il distacco gratuito non determini sorprese in campi differenti dall’Iva. Su questo una conferma dell’Agenzia non guasterebbe.