Valida la cessione di quote della Srl ancora non iscritta nel registro

10 Dicembre 2019

Il Sole 24 Ore 13 NOVEMBRE 2019 di Antonino Porracciolo

DIRITTO DELL’ECONOMIA

Ininfluente lo scarto temporale tra costituzione e registrazione

Il Codice civile, per le società di capitali, vieta solo l’emissione di azioni

È valida ed efficace la cessione delle quote di partecipazione a una società di capitali già costituita ma non ancora iscritta nel registro delle imprese. Lo afferma il Tribunale di Palermo (presidente Ajello, relatore Turco) in una sentenza dello scorso 24 luglio.

Il caso

Con scrittura privata dell’aprile 2008 la convenuta cedeva al ricorrente una parte della propria partecipazione a una Srl costituita lo stesso giorno.

Poiché la cedente si rifiutava di presentarsi davanti a un notaio per trasferire l’accordo in un atto pubblico (o, almeno, per far autenticare le firme della scrittura), il cessionario aveva citato in giudizio la cedente per ottenere una pronuncia che lo dichiarasse titolare delle quote in discussione.

Dal canto suo, la convenuta eccepiva che non le era stato pagato il prezzo della cessione, e comunque che l’accordo era nullo perché alla data della scrittura privata la Srl non era ancora iscritta nel registro delle imprese .

La soluzione

Nell’accogliere la domanda, il tribunale osserva, innanzitutto, che l’atto pubblico di costituzione della Srl e il contratto di cessione delle quote erano stati sottoscritti lo stesso giorno, mentre l’iscrizione nel registro delle imprese era intervenuta successivamente; e tuttavia, si tratta di «discrasia temporale» – si legge nella sentenza – che non determina l’invalidità dell’accordo precedentemente raggiunto dalle parti in lite.

Infatti, l’articolo 2331 del Codice civile, che detta una disciplina per le Spa e quindi anche per le Srl (in base al rinvio contenuto nell’articolo 2463 dello stesso Codice), si limita a vietare l’emissione di azioni prima dell’iscrizione della società nel registro delle imprese, ma non impedisce «la cessione di quote/azioni». Anche se in questo caso – prosegue il tribunale di Palermo richiamando la sentenza 12712/2012 della Corte di cassazione – si ha più precisamente un trasferimento «della posizione contrattuale collegata al contratto sociale».

La ratifica

In definitiva, in epoca anteriore all’iscrizione nel registro delle imprese la società «esiste ma non ha capacità di agire», com’è dimostrato dal fatto che l’articolo 2331 del Codice civile dispone che per le operazioni compiute in nome della stessa società prima della stessa iscrizione sono responsabili («illimitatamente e solidalmente») coloro che hanno agito, il socio unico fondatore e i soci che «hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell’operazione». Ferma restando, comunque, la possibilità che la società deliberi di ratificare gli atti compiuti dopo la sua costituzione ma prima dell’iscrizione.

Né, d’altra parte, era rilevante la questione relativa al pagamento del prezzo pattuito per la cessione delle quote, giacché «la validità di un contratto prescinde dall’effettivo adempimento degli obblighi assunti dalle parti».

Così il tribunale, affermata l’autenticità della scrittura privata, ha dichiarato che l’attore è titolare delle quote della Srl che gli erano state cedute dalla convenuta.

Doing business in San Marino

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