Il reato tributario prevale sulle false comunicazioni

9 Febbraio 2018

Il Sole 24 Ore lunedì 29 Gennaio 2018 di Antonio Iorio

Se le false comunicazioni sociali sono state poste in essere al solo fine di evadere il fisco e integrano anche un reato tributario non è possibile ipotizzare il concorso fra i due delitti in quanto l’illecito fiscale è speciale rispetto a quello societario e quindi lo assorbe. Lo scopo della violazione, in altre parole, è rappresentato soltanto dall’illecito risparmio di imposta che assorbe quello più generale previsto dalla fattispecie penale societaria di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto. È questa una della numerose, interessanti, indicazioni fornite dal Comando generale della Guardia di Finanza nella circolare 1/2018 sull’attività di controllo del Corpo.
La direttiva, a questo proposito, richiama l’attenzione sul possibile concorso tra reati di matrice tributaria e quelli di falso societario con riferimento, ovviamente, alle società di capitali. Viene evidenziato che l’occultamento di ricavi ovvero l’esposizione di costi “gonfiata” da parte di società possono generare, contestualmente, sia un bilancio d’esercizio, sia una denuncia dei redditi mendace. Così l’inserimento tra i costi di un onere inesistente comporta inevitabilmente l’indicazione di un fatto materiale non rispondente al vero. In questo caso ricorre, astrattamente, il caso tipico di concorso materiale tra i reati di false comunicazioni sociali e di dichiarazione fraudolenta ex articolo 2 del Dlgs 74/2000, che si configura laddove gli elementi negativi inesistenti rilevati in bilancio e indicati nella dichiarazione fiscale derivino dall’utilizzo di fatture o altri documenti falsi.
La circolare ricorda però che il concorso implica il riscontro della sussistenza degli altri elementi costitutivi delle fattispecie penali esaminate, tra cui i diversi elementi soggettivi e i differenti momenti di consumazione. L’elemento soggettivo proprio della frode fiscale è il fine di evadere le imposte e di consentire a terzi l’evasione e risulta ben distinto da quello del falso in bilancio rappresentato dal conseguimento per sé o altri di un ingiusto profitto. Quindi se le false comunicazioni sociali hanno un’esclusiva finalità fiscale, si configurerà, in virtù del criterio di specialità, la sola frode fiscale; di contro, ove non sussista il fine di consentire a terzi l’evasione, ma si riscontri il solo elemento psicologico previsto per il reato societario, sarà configurabile solo la fattispecie del mendacio societario.

 

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