Il Testo unico attende adeguamenti

31 Agosto 2017

Il Sole 24 Ore 21 Agosto 2017 di Francesco Avella

Le «eccezioni negative». Applicazione delle novità subordinata alle decisioni dei singoli Stati

Le novità in materia di eccezioni negative di stabile organizzazione si applicheranno a un Accordo fiscale coperto soltanto se anche l’altro Stato contraente abbia optato per applicarle (paragrafi 7 e 8 dell’articolo 13 della Multilaterale Beps).
Benché molti Stati abbiano optato in tal senso, si registrano alcune illustri eccezioni, come Cina, Malta e Svizzera – che hanno scelto di non applicare in toto l’articolo 13 – e come Irlanda e San Marino – che hanno scelto di applicare differenti disposizioni dell’articolo 13. Per le Convenzioni concluse dall’Italia con tali Paesi, le novità in materia di eccezioni negative non saranno dunque applicabili e quindi nulla cambierà.
Le novità, peraltro, potrebbero non concretizzarsi nemmeno nei rapporti con gli Stati che hanno optato per l’applicazione delle medesime previsioni scelte dall’Italia. La concreta efficacia delle modifiche apportate dall’articolo 13 della Multilaterale Beps sembra infatti condizionata ad analoghe modifiche da apportare all’articolo 162 del Tuir. Non può trascurarsi, infatti, che la funzione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è limitare la potestà impositiva rispetto a quanto previsto nella normativa nazionale: ciò implica, quanto alla nozione di stabile organizzazione, che le Convenzioni assumono rilevanza soltanto laddove la definizione convenzionale sia più restrittiva di quella contenuta nella normativa nazionale; al contrario, se la definizione contenuta nella norma nazionale non conduce a riscontrare l’esistenza di una stabile organizzazione e, dunque, non legittima la tassazione in Italia del reddito d’impresa del non residente, l’applicazione delle Convenzioni non può espandere la potestà impositiva dell’Italia e quindi non può consentire all’Italia di tassare qualcosa che non tasserebbe per norma interna, nemmeno se la definizione convenzionale di stabile organizzazione è più ampia di quella nazionale (si veda anche l’articolo 169 del Tuir).
Il legislatore dovrà pertanto intervenire sull’articolo 162 del Tuir in maniera analoga al contenuto dell’articolo 13 della Multilaterale Beps, anche in considerazione del fatto che la disposizione nazionale venne introdotta nell’ordinamento italiano nel 2003 ispirandosi a una definizione di stabile organizzazione – quella contenuta nel Modello di Convenzione Ocse di allora – non più attuale alla luce delle evoluzioni Beps.

Doing business in San Marino

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