Aumento di capitale con compensazione del credito del socio
8 Giugno 2017
Il Sole 24 Ore 25 Maggio 2017 di Antonino Porracciolo
Tribunale di Roma. Per una Srl
Sì alla compensazione della somma dovuta per l’aumento di capitale con un controcredito vantato verso la società. Lo afferma il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di imprese (presidente Scerrato, relatore Romano), in un’ordinanza dello scorso 6 febbraio.
Questi i fatti. Nell’aprile 2016 l’assemblea di una Srl aveva deliberato l’aumento da 10mila a 85 mila euro. Un socio aveva esercitato il diritto di opzione, chiedendo che il relativo debito fosse compensato con un suo credito verso la società per un precedente finanziamento. L’amministratore aveva però escluso che i due debiti si potessero compensare; così aveva iscritto nel Registro imprese la delibera di variazione del capitale senza tener conto della sottoscrizione del socio creditore, la cui quota di partecipazione al capitale sociale era quindi scesa dal 33,33% al 5,56%.
Il socio si era allora rivolto al giudice monocratico del Tribunale per ottenere, in base all’articolo 700 del Codice di procedura civile, un provvedimento che disponesse l’esecuzione della delibera di aumento del capitale con compensazione col suo credito; il socio ricorrente aveva inoltre chiesto di ordinare al legale rappresentante della società di depositare nel registro delle imprese una dichiarazione che attestasse il suo acquisto di quote. Con ordinanza del settembre 2016 il tribunale aveva accolto la richiesta del ricorrente.
La Srl ha quindi presentato il reclamo previsto dall’articolo 669-terdecies del Codice di procedura civile, sostenendo che l’aumento di capitale era stato deliberato per reperire, con assoluta urgenza, la liquidità necessaria a effettuare il pagamento della rata di un mutuo prossima alla scadenza. Sicché – concludeva la società – lo scopo della delibera sarebbe stato vanificato se si fosse consentita la compensazione richiesta dal socio.
Nel respingere il reclamo, il collegio afferma, innanzitutto, che «l’obbligo del socio di conferire in danaro il valore delle azioni sottoscritte in occasione di un aumento del capitale sociale è un debito pecuniario, che può essere estinto per compensazione con un credito pecuniario vantato» nei confronti della società. Peraltro, l’aumento di capitale sottoscritto con estinzione per compensazione non è contrario all’interesse della società, giacché determina il venir meno del debito della stessa compagine verso il socio e, in definitiva, «un aumento della garanzia patrimoniale generica» offerta ai creditori. Né, comunque, la possibilità che il debito sia estinto per compensazione richiede un’espressa previsione nella decisione di aumento del capitale.
Nel caso in esame, la delibera era stata approvata per trovare la liquidità necessaria a pagare la rata di un prestito e a ristrutturare alcuni impianti. Ma tale esigenza, «sebbene in qualche modo esplicitata», era rimasta «confinata nell’ambito dei motivi», giacché l’assemblea dei soci non aveva predisposto «i meccanismi giuridici per impedire» la compensazione dei due crediti. Infatti, «se i soci avessero voluto che l’operazione sul capitale facesse confluire nelle casse societarie esclusivamente liquidità da utilizzare per i pagamenti», l’assemblea avrebbe «potuto (e dovuto) escludere la compensabilità dell’apporto di capitale con i crediti vantati dai soci». Poiché la delibera non conteneva alcuna previsione sul punto, si applica la regola generale che consente la compensazione.
Così il Tribunale ha confermato l’ordinanza impugnata.