Primo set ad Amazon: legittimo l’accordo con il Lussemburgo
10 Giugno 2021
Il Sole 24 Ore 13 maggio 2021 di Alessandro Germani
TRIBUNALE UE
No a vantaggi illegittimi La replica di Vestager: riflettiamo su mosse
Sentenze di tenore opposto del Tribunale Ue su contestazioni della Commissione europea ad Amazon e Engie.
Lo sfruttamento dei marchi di Amazon è avvenuto attraverso due società lussemburghesi e la royalty era basata su un ruling determinato con l’applicazione del Tnmm (transactional net margin method). Nel 2017 la Commissione europea ha stabilito che questo ruling costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Essendo, infatti, la royalty troppo elevata, la società che la corrispondeva (LuxOpco) aveva beneficiato di una riduzione di base imponibile.
Il Lussemburgo e il gruppo Amazon hanno contestato la decisione, trovando accoglimento presso il Tribunale Ue. In primis in questi casi occorre confrontare l’onere fiscale con quello di una società che opera in condizioni di mercato e solo in presenza di errori che viziano il prezzo intercompany con riduzione dell’utile la Commissione potrebbe agire. Il Tribunale contesta l’analisi funzionale (rischi-benefici) svolta sulla società che ha dato in licenza il marchio (LuxSCS), anche perché la sua prestazione non poteva essere considerata tra quelle «a basso valore aggiunto». In ogni caso per il Tribunale la Commissione non ha dimostrato la sottostima della base imponibile di LuxOpco. Dunque nessun vantaggio selettivo per la filiale lussemburghese. E, come si poteva immaginare, la sentenza ha suscitato subito una serie di reazioni. Alla soddisfazione dell’azienda e del Granducato, fa da contraltare la replica della vicepresidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager: «Analizzeremo attentamente la sentenza» e «rifletteremo su possibili mosse successive».
Ma, come anticipato, il Tribunale Ue si è pronunciato anche sulla vicenda di Engie. Il caso esaminato riguarda dei ruling su finanziamenti infragruppo relativi a entità lussemburghesi, a fronte di complesse strutture con emissione di azioni e prestiti obbligazionari convertibili fra una holding, una subsidiary e un intermediario, con la sola seconda che è tassata in base a ruling. Tutto ciò è stato contestato dalla Commissione e ha trovato accoglimento presso il Tribunale Ue. In questi casi, infatti, occorre andare oltre la formalistica rappresentazione dei singoli fatti per comprendere la realtà economica e fiscale della struttura. Nel constatare un vantaggio fiscale il Tribunale sottolinea che il trattamento fiscale preferenziale è prevalentemente il risultato della non applicazione di una misura nazionale relativa all’abuso del diritto